A differenza degli impianti fotovoltaici tradizionali, i sistemi BIPV non si limitano ad essere sovrapposti alla struttura, ma ne diventano parte integrante, sostituendo elementi costruttivi quali coperture, facciate, vetrate o parapetti.
L’apertura o modifica di varchi sul prospetto costituisce variazione essenziale e richiede permesso di costruire.
Con la sentenza n. 8809/2025, il Consiglio di Stato ha chiarito i criteri probatori per opere edilizie anteriori alla Legge Ponte e la loro qualificazione giuridica nei procedimenti repressivi.
La destinazione dell’immobile (prima casa o meno) non incide sulla spettanza del beneficio.
