Abuso Edilizio

ABUSI EDILIZI IN CONDOMINIO DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: RISCHI E RESPONSABILITA’

I bonus fiscali escludevano la possibilità di usufruire degli incentivi in presenza di abusi edilizi sia nelle parti comuni. che nei singoli appartamenti. L’articolo 13-ter del Decreto Agosto ha poi previsto che il rispetto delle norme edilizie debba essere verificato solo in relazione alle parti comuni del condominio. In seguito, il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021) ha fatto ulteriormente chiarezza, ammettendo al Superbonus 110% la manutenzione straordinaria mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Sono esclusi da questa previsione gli interventi di demolizione e ricostruzione.

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ABUSI EDILIZI: ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

L’articolo 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dispone che il permesso in sanatoria può essere ottenuto “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”, quindi a seguito di una doppia conformità da eseguirsi sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

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ABUSO EDILIZIO, DEMOLIZIONE E SANZIONE ALTERNATIVA : LE MODALITA’ DI CALCOLO SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Nel caso di abusi edilizi, l’ordine di demolizione non è l’unica alternativa prevista dal TESTO UNICO EDILIZIA DPR n. 380/2001, infatti qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è prevista la possibilità per la pubblica amministrazione di valutare una sanzione alternativa. Questo è quanto stabilito dal CONSIGLIO DI STATO con la Sentenza n. 350 dell’ 11 gennaio 2021.

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