IL MEDIATORE CHE OMETTE L’ABUSO EDILIZIO NON HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: LA SENTENZA

Abuso edilizio

Gli abusi edilizi sono l’insieme di violazioni che vengono commesse in occasione di interventi edilizi, come la realizzazione di opere senza autorizzazione, la modifica delle destinazioni d’uso, il superamento dei limiti di sagoma o altezza, ecc. Questi abusi sono illegali e comportano sanzioni sia per il committente che per l’esecutore dei lavori.

Nel caso in cui un mediatore immobiliare si rendesse complice di tali abusi, ad esempio mettendo in vendita un immobile senza avvisare il potenziale acquirente della sua natura abusiva, potrebbe incorrere in diverse conseguenze legali. Una di queste potrebbe comportare la revoca della provvigione che il mediatore avrebbe percepito per la conclusione dell’operazione.

La provvigione è una somma pattuita che spetta al mediatore come compenso per il suo servizio di intermediazione nella compravendita dell’immobile. Tuttavia, è importante sottolineare che il mediatore deve operare in buona fede e rispettare le leggi in materia di compravendita immobiliare. Se venisse accertato che il mediatore ha messo in vendita un immobile abusivo senza informare l’acquirente della sua natura, potrebbe essere considerato un comportamento negligente o addirittura fraudolento. In tal caso, l’acquirente potrebbe richiedere la restituzione della provvigione che ha corrisposto al mediatore.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n.11371 del 2023 a seguito della controversia nata tra un futuro acquirente di un immobile e l’omessa informazione da parte del mediatore di un abuso edilizio presente nell’unità immobiliare oggetto del compromesso, ha confermato la sentenza di primo grado, sostenendo che il mediatore perde il diritto alla provvigione se omette di rivelare al promissario acquirente la presenza di un abuso edilizio nell’immobile oggetto della compravendita. Questo perché la presenza di un abuso edilizio costituisce una circostanza rilevante che può influire sulla decisione dell’acquirente di procedere o meno con l’acquisto.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il mediatore ha l’obbligo di agire con diligenza qualificata, ossia di utilizzare le competenze e le conoscenze proprie della sua professione per fornire informazioni corrette e complete alle parti coinvolte nella compravendita. Pertanto, se il mediatore ha conoscenza degli abusi edilizi presenti nell’immobile e non li riferisce all’acquirente, commette una violazione dell’obbligo di correttezza professionale. In termini generali sul mediatore grava un obbligo generale di buona fede e correttezza ai sensi dell’art. 1759 c.c. nel senso che – venendo nello specifico – deve riferire alle parti ogni circostanza relativa all’affare che sia a lui nota (ovvero quelle che avrebbe dovuto conoscere utilizzando la diligenza qualificata della sua categoria professionale). Tali informazioni, infatti, sono idonee ad incidere sulla conclusione dell’affare e, in quanto tali, devono essere messe a disposizioni delle parti. 

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