SUPERBONUS E CILAS INCOMPLETA: SOLUZIONI PER EVITARE LA DECADENZA FISCALE

La mancata compilazione della CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus) può determinare la decadenza del beneficio fiscale, con conseguenze dirette sulla possibilità di fruire del Superbonus previsto dall’articolo 119 del Decreto-Legge n. 34/2020. In particolare, l’omissione dell’attestazione di legittimazione urbanistica nel quadro F della CILAS comporta la perdita del diritto alla detrazione. Tuttavia, esistono soluzioni che consentono di mitigare gli effetti della decadenza, accedendo a detrazioni alternative come Sismabonus ed Ecobonus, e, in alcuni casi, avvalendosi del ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione fiscale. Inoltre, l’eventuale cessione dell’immobile non determina una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 122 del 29 aprile 2025.
La mancata compilazione della CILAS e la decadenza dal Superbonus
Il contribuente che ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate è proprietario di un immobile residenziale sanato prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Nel 2021-2022, ha eseguito interventi di efficientamento energetico, beneficiando del Superbonus e cedendo il relativo credito fiscale a un istituto bancario. Tuttavia, ha successivamente rilevato che la CILAS presentata era incompleta, in particolare nel quadro F, che riporta le attestazioni di costruzione e legittimazione urbanistica dell’immobile.
La domanda posta all’Agenzia riguarda quindi gli effetti della mancata compilazione:
- La decadenza dal Superbonus è automatica anche se l’immobile è stato sanato?
- È possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione?
- La cessione dell’immobile genera una plusvalenza tassabile?
Le soluzioni alternative alla perdita del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la mancata compilazione del quadro F della CILAS comporta la perdita del diritto al Superbonus. Tuttavia, ha precisato che il contribuente può comunque accedere ad altre detrazioni fiscali, a condizione che rimuova la violazione e che gli interventi siano compatibili con le norme previste per il Sismabonus e l’Ecobonus:
- Sismabonus: agevolazione per lavori di riduzione del rischio sismico (art. 16, D.L. n. 63/2013).
- Ecobonus: detrazione per interventi di riqualificazione energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013).
- Recupero del patrimonio edilizio: agevolazione ordinaria per lavori di ristrutturazione edilizia (art. 16 dello stesso decreto-legge).
Il contribuente può quindi richiedere una di queste agevolazioni, ma per le stesse spese può beneficiare di un solo incentivo fiscale, nel rispetto dei requisiti previsti.
Ravvedimento operoso per la regolarizzazione fiscale
Se la decadenza dal Superbonus è già avvenuta, il contribuente può sanare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). La regolarizzazione deve avvenire a partire dalla data di invio del modello di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate, comportando il versamento di:
- Sanzioni amministrative per l’indebita fruizione del beneficio fiscale.
- Interessi di mora calcolati sulla detrazione già utilizzata tramite cessione del credito.
Questa procedura consente di evitare possibili contestazioni fiscali e di ridurre l’impatto della decadenza sulle somme già fruite.
Plusvalenza e tassazione della cessione dell’immobile
Un ulteriore punto chiarito dall’Agenzia riguarda la plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile interessato dal Superbonus. La decadenza dal beneficio fiscale esclude la tassabilità della cessione ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, introdotto con la Legge di Bilancio 2024.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate precisa che, se l’immobile è venduto prima dei cinque anni dall’acquisto e non è stato adibito ad abitazione principale, può comunque configurarsi una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, che disciplina la tassazione dei redditi diversi. Le esclusioni previste dalla norma riguardano gli immobili acquisiti per successione e quelli utilizzati come abitazione principale per la maggior parte del periodo antecedente la vendita.
Conclusioni
La risposta n. 122/2025 dell’Agenzia delle Entrate conferma che la CILAS incompleta comporta la decadenza dal Superbonus, ma consente di accedere a detrazioni alternative, come il Sismabonus o l’Ecobonus, se i requisiti sono rispettati. In caso di indebita fruizione del Superbonus, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, evitando contestazioni fiscali. Infine, la cessione dell’immobile non genera plusvalenza tassabile, a meno che non rientri nei criteri previsti dall’articolo 67 del TUIR.