ORDINE DI DEMOLIZIONE: CONDANNATO IL COMUNE AL RISARCIMENTO

ordine di demolizione

Con la sentenza n. 9879/2023, la sezione VI del Consiglio di Stato ha accolto la ricorso volto all’annullamento di un ordine di demolizione di una costruzione in legno, costruita sul confine di un tratto autostradale. Nella decisione, il comune è stato condannato al risarcimento dei danni causati agli appellanti.

La costruzione era stata autorizzata dal comune sulla base di una richiesta presentata da un tecnico di fiducia delle parti interessate, nella quale si affermava l’assenza di vincoli impeditivi all’edificazione. Tuttavia, la Corte ha stabilito che la richiesta era esigua e non sufficiente a determinare l’assenza di impedimenti alla costruzione, nei confronti di vincoli di natura ambientale e urbanistica.

In base alla decisione della Corte, il comune è stato condannato al risarcimento dei danni economici e morali subiti dagli appellanti per la costruzione non autorizzata e l’ordine di demolizione che ne seguì.

IL FATTO

Successivamente al rilascio del permesso, il Comune aveva ricevuto una nota nella quale era stato espresso parere contrario alla realizzazione del manufatto in questione, poiché ubicato all’interno della fascia di rispetto della rete autostradale. L’amministrazione comunale aveva, perciò, annullato in autotutela il permesso di costruire e ordinato la demolizione dell’opera.

Secondo il Consiglio di Stato, che ha riformato la sentenza del TAR, il Comune è stato negligente nel rilasciare il permesso di costruire, perché non ha effettuato un’adeguata preventiva istruttoria volta ad accertare la sussistenza del vincolo autostradale, in violazione del canone di buona amministrazione. Il giudice amministrativo ha, perciò, ritenuto configurabile, in capo all’ente territoriale, una responsabilità risarcitoria nei confronti dei destinatari del titolo edilizio, sebbene in misura ridotta, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c., in considerazione della concorrente responsabilità degli istanti nella produzione del danno.

Continua la sentenza, che anche gli appellanti hanno contribuito ad indurre in errore l’amministrazione circa l’inesistenza del vincolo, producendo un’asseverazione in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.

La sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito per i fatti di cui sopra, che il Comune è responsabile per aver rilasciato il permesso di costruire senza effettuare un’adeguata istruttoria preliminare riguardo alla presenza del vincolo autostradale. Di conseguenza, l’ente territoriale è stato condannato a risarcire i proprietari del manufatto per il danno patrimoniale subito, che include le spese sostenute per la costruzione e gli oneri di urbanizzazione, decurtate della metà. Tuttavia, anche gli appellanti sono stati considerati parzialmente responsabili per aver indotto in errore l’amministrazione riguardo alla mancanza del vincolo autostradale. Pertanto, il risarcimento da parte del Comune sarà calcolato tenendo conto della responsabilità condivisa.

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