SUPERBONUS CONFERMATE LE MODIFICHE: SANZIONI PER I TECNICI, CESSIONE MULTIPLA DEL CREDITO, ASSICURAZIONE DEDICATA

Superbonus: le modifiche in Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022 , n. 13 in G.U. Confermate le modifiche Superbonus 110%: cessione multipla del credito fiscale, sanzioni penali per i tecnici e assicurazione dedicata. In Gazzetta Ufficiale il decreto-legge correttivo delle misure Antifrodi per l’esercizio delle opzioni sui bonus edilizi, rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili“, che consente tre cessioni totali ma solamente a banche ed assicurazioni, con ‘bollino’ e tracciabilità totale dei crediti per evitare truffe.

Cessione dei Crediti

Si riaprono le cessioni dei crediti, che arrivano fino a tre, ma a determinati soggetti. Una prima cessione sarà libera, le altre due cessioni, potranno avvenire solo a determinati soggetti. Quindi, il credito potrà essere trasferito altre due volte, ma solo a favore di banche e intermediari iscritti all’elenco dell’articolo 106 Tub, di società appartenenti a gruppi bancari o di assicurazioni.

Stop al trasferimento parziale di crediti, a partire dal 1° maggio: una volta comunicata la prima opzione per la cessione, il credito non potrà essere spacchettato attraverso un trasferimento parziale. Al credito  sarà attribuito un codice identificativo univoco, che permetterà di identificare tutto il percorso che il credito farà.

Possibilità di effettuare le compensazioni alla fine del sequestro, recuperando il tempo perduto. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se gli anni di compensazione persi potranno essere recuperati tutti insieme o se il conteggio dovrà ripartire da zero.

Ecco riepilogate le principali misure del provvedimento in merito alla cessione del credito:

  • le banche che hanno rivelato crediti fiscali relativi ai bonus edilizi e oggetto di truffa potranno comunque incassare quei crediti. Cioè chi ha subito una truffa – cioè ad es. la banca – non dovrà rimetterci ma incasserà dalle Entrate che poi si rifaranno sui truffatori (ovviamente se la banca dimostrerà di essere completamente all’oscuro della frode);
  • la cessione multipla viene ripristinata per un massimo di tre cessioni (due oltre quella effettuata dal primo richiedente) tra banche e intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo e autorizzati e quindi vigilati dalla Banca d’Italia. Possono cedere ‘ulteriormente’ i crediti soltanto le società che sottostanno alla normativa anti-riciclaggio e le società quotate in borsa o quelle che emettono titoli e sono vigilate dalla Consob (“banche e intermediari iscritti all’albo”);
  • per quel che riguarda l’opzione per lo sconto in fattura, le nuove regole si applicano al fornitore in capo al quale matura il credito d’imposta relativo alla riduzione del corrispettivo per i lavori eseguiti o i beni ceduti;
  • è vietata, in ogni caso, la cessione parziale del credito successivamente al primo passaggio;
  • al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni“. Si tratta di una sorta di bollino per i crediti fiscali affinché possano essere ceduti, ovvero una certificazione che permetta di risalire sempre a chi ha fatto la domanda per il beneficio e alla relativa documentazione, con controllo preventivo del Fisco (cd. tracciabilità del credito di imposta)

Stesse regole per il Superbonus Alberghi 80%

Le regole di cui sopra si applicano anche al Superbonus 80% Alberghi ex art.1 del DL 152/2021.

Sanzioni pesanti contro chi assevera il falso

Il provvedimento prevede anche un inasprimento delle sanzioni penali per chi commette una truffa, con responsabilità penale specifica per chi (professionisti tecnici inclusi) redige asseverazioni false. L’art.2 del decreto correttivo, infatti, inserisce il comma 13.bis.1 all’art.119 del DL Rilancio, specificando che “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita’ delle spese, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri la pena e’ aumentata“.

Le novità per le assicurazioni professionali

Attenzione, infine, alle novità in materia di assicurazione professionale.

Al comma 14 dell’art.121 del DL 34/2020, infatti, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». 

Tradotto:

  • il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e assevarazioni;
  • è necessario stipulare una polizza assicurativa per ciascun intervento.

Cantieri sotto controllo

Rispetto della sicurezza sui cantieri edili: check list per i visti di conformità da aggiornare. Sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 4 del nuovo decreto antifrodi, pubblicato con il numero 13 sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, nell’ambito delle cessioni dei bonus edilizi, i soggetti abilitati al rilascio dei visti di conformità dovranno infatti effettuare ulteriori e nuove verifiche. Nello specifico, il visto di conformità potrà essere rilasciato soltanto dopo aver verificato anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Queste ulteriori verifiche non si applicheranno però ai lavori già in essere, ma soltanto ai lavori edili avviati decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo in oggetto.

L’implementazione delle verifiche a carico dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, necessario per la cessione dei bonus edilizi previsti nell’articolo 122 del dl n.34/2020, si inserisce nell’ambito delle nuove misure che prevedono, con riferimento ai lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di importo superiore a 70.000 euro, che i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente siano applicabili soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,nazionale e territoriali,stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (si veda ItaliaOggi del 19 febbraio 2022).

Trattandosi di un visto di conformità “leggero” la nuova disposizione non richiede al commercialista o al responsabile del CAF, di effettuare verifiche nel merito dell’applicazione dei suddetti contratti collettivi ma unicamente che: “…il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”. L’effettiva applicazione dei suddetti contratti nazionali verrà infatti effettuata dall’Agenzia delle entrate avvalendosi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Il richiamo al CCNL dei datori di lavoro e dei sindacati comparativamente più rappresentativi, si legge nella relazione tecnica che accompagna il nuovo decreto, è uno standard consolidato ed affidabile sul piano normativo già utilizzato dal legislatore quale parametro di selettività di incentivi e norme premiali (cfr. articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 51, d.lgs. 81/2015, codice appalti, disciplina distacco transnazionale).

L’applicazione dei contratti collettivi costituisce pertanto una garanzia anche in merito alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ovviamente la mancata indicazione degli estremi del contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e/o nelle fatture emesse dall’impresa, costituiranno un primo segnale di allerta che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità non potrà non prendere in debita considerazione.

Alla luce delle suddette novità si dovrà procedere, nell’arco temporale previsto per l’applicazione delle stesse, ad una rivisitazione delle check list che costituiscono la base di lavoro del soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità.

Tale rivisitazione dovrà prevedere un primo esame circa l’applicabilità o meno delle nuove norme in relazione alla tipologia e all’importo degli interventi, successivamente, nel caso di risposta affermativa, si dovranno prevedere apposite verifiche in ordine all’atto di affidamento dei lavori o sulle singole fatture afferenti gli stessi.

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