ABUSI EDILIZI E ORDINE DI DEMOLIZIONE: LA RESPONSABILITA’ NON RICADE SUL CONDOMINIO MA SULL’EFFETTIVO AUTORE

abuso edilizio

Un condominio non può essere ritenuto responsabile di un abuso edilizio e, pertanto, divenire destinatario di un ordine di demolizione da parte del Comune. La questione è stata trattata nella sentenza del Tar Basilicata n. 19663/2014  che, a riguardo, ha ribadito i principi già espressi dalla Cassazione  n. 19663/2014.

Il condominio non avendo una personalità giuridica, essendo un ente di gestione, non può essere destinatario di rapporti giuridici attivi o passivi.  Di conseguenza la responsabilità penale, così come quella amministrativa, è esclusivamente personale e ricade in capo all’autore della violazione. Non può quindi essere chiamato a rispondere del reato una persona giuridica o un ente (salvo rarissime eccezioni). Solo l’autore dell’abuso edilizio può quindi essere destinatario tanto della sanzione penale quanto dell’ordine di demolizione che da questa consegue.

Non si può quindi notificare a un condominio l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo per il quale non è stato previamente rilasciato il permesso di costruire.

L’ art. 34 del Dpr 380/2001 infatti recita:

«Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso».

E’ illegittimo quindi il provvedimento con il quale un Comune ingiunge a un condominio la demolizione di un manufatto abusivo, motivato con riferimento al difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire. Nel caso di specie, era stata notificata a un condominio un’ordinanza di demolizione riguardante presunti abusi edilizi relativi a un manufatto facente parte di un condomino. Il provvedimento veniva tuttavia annullato per difetto di legittimazione passiva. Il Tar ricorda che il condominio è un ente di gestione che non ha alcuna titolarità giuridica sui beni comuni rispetto ai singoli proprietari. 

L’articolo 1117 del Codice civile stabilisce che le parti comuni dell’edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il condominio non vanta alcun diritto di proprietà sulle stesse. Pertanto il condominio, non potendo essere responsabile dell’abuso e non essendo proprietario del bene immobile al quale l’abuso si riferisce, non può essere destinatario di alcuna sanzione come appunto l’ordine di demolizione.