ONORARI, PREZZI E RESPONSABILITA’ TECNICHE: IL MIT FA CHIAREZZA SUL RUOLO DELLA DIREZIONE LAVORI

Nel contesto degli appalti pubblici, la gestione delle variazioni economiche dovute all’adeguamento dei prezzi è diventata una questione centrale, soprattutto in seguito all’instabilità dei mercati e all’aumento dei costi dei materiali. Un recente parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), identificato con il codice 3520 e datato 3 giugno 2025, ha fornito un chiarimento rilevante in merito al ruolo della Direzione Lavori (DL) nella contabilizzazione delle variazioni di prezzo richieste dall’impresa appaltatrice dopo l’emissione di un SAL (Stato Avanzamento Lavori).

Il quesito posto

Il dubbio sollevato riguarda la possibilità di riconoscere un compenso aggiuntivo alla Direzione Lavori per l’attività di contabilizzazione svolta a seguito della richiesta dell’impresa di adeguamento prezzi su un SAL già emesso. In particolare, si chiede se tale attività possa essere considerata un onere extra rispetto alle prestazioni contrattuali pattuite e se possa configurare un’alterazione dell’equilibrio economico del contratto di servizi tecnici.

Il chiarimento del MIT

Il parere n. 3520/2025 del MIT è netto:

“Le attività di revisione, adeguamento e compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell’appaltatore rientrano tra le funzioni proprie della Direzione Lavori.”

In altre parole, la contabilizzazione delle variazioni di prezzo, anche se richiesta successivamente all’emissione del SAL, non dà diritto ad alcun onorario aggiuntivo. Si tratta infatti di un’attività inclusa nelle competenze ordinarie della DL, già remunerata nell’ambito del contratto di servizi tecnici stipulato con la stazione appaltante.

Nessuna alterazione dell’equilibrio contrattuale

Il MIT sottolinea inoltre che tale attività non comporta una modifica dell’equilibrio economico del contratto. Non si configura, quindi, alcuna necessità di rinegoziazione o integrazione del compenso pattuito. Questo principio si fonda sull’idea che la Direzione Lavori, in quanto figura tecnica incaricata del controllo e della contabilizzazione dell’esecuzione dell’opera, debba essere in grado di gestire anche le variazioni economiche che si presentano in corso d’opera, senza che ciò implichi un aggravio economico per la stazione appaltante.

Implicazioni operative

Questo chiarimento ha importanti ricadute pratiche:

  • Le stazioni appaltanti non devono prevedere compensi extra per la DL in caso di adeguamento prezzi post-SAL.
  • Le imprese appaltatrici possono comunque presentare istanza di revisione prezzi, ma la gestione contabile resta nell’ambito delle funzioni ordinarie della DL.
  • Eventuali controversie in merito a compensi aggiuntivi possono essere risolte facendo riferimento a questo parere ministeriale, che costituisce un orientamento autorevole.