AGIBILITA’: NIENTE DECADENZA SENZA MODIFICHE EDILIZIE

Agibilità e decadenza del certificato: illegittimo il provvedimento comunale senza evidenza di modifiche edilizie
Nel contesto della disciplina edilizia italiana, il certificato di agibilità rappresenta un presupposto fondamentale per l’esercizio di attività all’interno di un immobile, attestando la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previste dalla normativa vigente. L’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) disciplina puntualmente i presupposti per il rilascio, la validità e la possibile decadenza di tale certificazione.
Il caso oggetto di giudizio. Nel caso di specie, il titolare di un’attività commerciale ha proposto ricorso avverso un provvedimento emesso dal Comune competente, con cui si disponeva la cessazione immediata dell’attività e la conseguente chiusura dei locali. Secondo quanto sostenuto dall’amministrazione comunale, i locali risultavano privi di agibilità, avendo subito presunte modifiche che ne avrebbero alterato le condizioni originarie, con conseguente applicazione dell’art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Il Comune riteneva pertanto decaduto il certificato di agibilità precedentemente rilasciato (risalente all’anno 1998), sostenendo che il titolare fosse obbligato a presentare una nuova Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
Le tesi del ricorrente e il giudizio del TAR Il ricorrente contestava tale ricostruzione affermando che:
- Non erano mai state apportate modifiche ai locali che potessero incidere sui requisiti richiesti per l’agibilità;
- Il certificato del 1998 non era stato oggetto di alcun provvedimento formale di annullamento o decadenza;
- L’art. 24 del D.P.R. 380/2001, correttamente interpretato, prevede l’obbligo di nuova agibilità esclusivamente in presenza di interventi significativi sull’immobile, come nuove costruzioni, sopraelevazioni, ricostruzioni parziali o totali, o lavori che alterino le condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell’edificio.
Con sentenza n. 3987 del 24 maggio 2025, il TAR Campania – Napoli ha accolto integralmente il ricorso, valorizzando i seguenti profili giuridici:
- Il certificato di agibilità, una volta rilasciato, non è soggetto a scadenza automatica. La sua decadenza può intervenire solo in due casi: a) quando vengano eseguiti interventi che alterino la conformazione originaria dell’immobile e compromettano i requisiti di agibilità; b) in seguito a un formale provvedimento di autotutela dell’amministrazione;
- Il Comune non ha fornito alcuna prova concreta dell’avvenuta modifica dei luoghi, né ha illustrato in modo puntuale quali interventi edilizi, a suo dire, avrebbero inciso sui requisiti di agibilità;
- In assenza di contestazione documentata, si applica il principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), per cui le affermazioni del ricorrente, non smentite con atti specifici, devono considerarsi come provate;
- Inoltre, non è stato prodotto alcun provvedimento formale di decadenza del certificato originario del 1998, circostanza che rende il provvedimento comunale privo dei necessari presupposti di legittimità.
Sulla base di tali rilievi, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato, sancendo l’illegittimità della cessazione dell’attività commerciale per asserita decadenza dell’agibilità, in assenza di elementi oggettivi e formali che ne giustificassero la revoca. La pronuncia riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: l’agibilità non decade automaticamente col passare del tempo, ma solo a fronte di interventi sostanziali o in virtù di un formale atto di annullamento, con onere probatorio a carico dell’amministrazione procedente.