NESSUN RISARCIMENTO AL PROFESSIONISTA PER I DANNI DA ESONDAZIONE SE LA COSTRUZIONE E’ SENZA TITOLO EDILIZIO

danni da esondazione

La Pubblica Amministrazione non è tenuta a risarcire i danni da esondazione subiti dal proprietario di una costruzione realizzata senza titolo edilizio.

In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20312/2019 in materia di risarcimento danni calamità naturali, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a risarcire i danni da esondazione subiti dal proprietario di una costruzione realizzata senza titolo edilizio.

Il caso riguarda la controversia sorta tra un professionista, proprietario dei locali utilizzati per l’esercizio della sua attività, danneggiati a causa di un’esondazione, e il Comune. A seguito di un’esondazione di acqua e fango proveniente dalla strada comunale, provocata da una falla presente nelle tubazioni comunali di raccolta dell’acqua piovana, il professionista aveva chiesto un risarcimento all’amministrazione; dal canto suo, il Comune escludeva il diritto al risarcimento dopo aver accertato che il proprietario aveva realizzato l’immobile danneggiato come ampliamento abusivo di un edificio preesistente, ossia senza alcun titolo edilizio.

Il Comune tuttavia veniva condannato al risarcimento dei danni e si giungeva, quindi, in Appello.

Corte d’Appello

La Corte d’Appello confermava la condanna del Comune a dover risarcire ai proprietari una quota parte dei danni subiti; aveva riconosciuto la responsabilità del Comune nella misura del 66% per i danni arrecati dall’esondazione di acque meteoriche al locale abusivo sito al primo piano della costruzione e nella misura del 34% per i danni arrecati all’altro locale.

Ciò in ragione di un accertato concorso di colpa del proprietario e del Comune (art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c.) nella determinazione dell’evento:

  • il proprietario dei locali aveva costruito detti immobili in ampliamento della propria proprietà preesistente, abusivamente e senza attenersi alle regole dell’arte, posizionandoli in adiacenza della strada comunale;
  • il Comune aveva tenuto una negligente manutenzione dei condotti fognari della strada comunale che risultava, appunto, in cattive condizioni di manutenzione.

Di qui il ricorso del Comune in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello.

L’amministrazione evidenzia che l’esondazione non sarebbe stata causa del danno: “essendosi il danno prodotto su immobili edificati senza titolo e in spregio delle regole di costruzione”. Infatti, prosegue il Comune, l’unica parte dell’immobile investito dall’esondazione è quella abusiva, costruita in ampliamento della costruzione preesistente.

Corte di Cassazione

La Cassazione ribalta la sentenza della Corte d’Appello e accoglie, quindi, il ricorso avanzato dal Comune.

E’ stato chiarito che l’amministrazione comunale è tenuta alla manutenzione degli impianti e all’adozione di accorgimenti per evitare che il deflusso anomalo delle acque possa causare danni ingiusti ai cittadini; tuttavia, la presenza di un abuso edilizio mette in discussione le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Tale violazione, continuano i giudici, recide il nesso causale (ex art. 1227 cod.civ.) tra il bene in custodia della PA ed il danno subito dall’interessato, azzerando la responsabilità che grava sulla stessa PA (in forza dell’ art. 2051 cod. civ.).

Nel caso in esame, bisogna tener conto del fatto che l’abuso edilizio commesso dal privato ha consentito, da un parte, la costruzione in prossimità alla strada comunale di vani ad uso abitativo in spregio delle regole tecniche e dell’arte e delle norme edilizie, dall’altra, ha annullato la quota parte di responsabilità cui è tenuto il Comune.

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