ACQUISTO DI UNA CASA CON IL CONDIZIONATORE DIFETTOSO ESCLUSO IL RISARCIMENTO: LA SENTENZA

condizionatore difettoso e risarcimento

L’acquisto di una casa con il condizionatore difettoso non da la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Tant’è che la Corte di Cassazione lo ha negato a chi lo chiedeva perché, non si tratta di un vizio tale da compromette in modo irreversibile l’utilizzo dell’immobile.

Un immobile presenta un vizio solo quando viene riscontrata un’anomalia o un difetto non comunicato tempestivamente all’acquirente al momento di concludere la compravendita della casa. L’aspetto importante è che deve essere valutato il grado di pregiudizio non solo dal punto di vista del valore dell’immobile ma anche da quello che riguarda l’uso a cui è destinato.

Il venditore si rende responsabile dei vizi che rendono l’immobile inutilizzabile o che ne diminuiscono il valore notevolmente. Può trattarsi, ad esempio, di un guasto all’impianto di riscaldamento, di tubazioni o pezzi di tubazione mancanti, di anomalie all’impianto di fognatura, di un quadro elettrico messo non a norma e a rischio di causare un incendio, ecc.

L‘acquirente deve denunciare tali vizi entro otto giorni da quello in cui li ha scoperti. Conviene sempre inviare una comunicazione al venditore via raccomandata a/r o via Pec, possibilmente (ma non obbligatoriamente) con una perizia tecnica allegata che certifica l’esistenza del difetto.

Il termine di prescrizione di un’eventuale azione giudiziaria è di un anno. Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno.

A tal fine, il vizio:

  • deve compromettere in modo irreversibile l’utilizzo dell’immobile;
  • deve esistere prima di concludere la compravendita del contratto;
  • deve essere volutamente taciuto dal venditore.

Il condizionatore guasto dà diritto al risarcimento?

La Corte di Cassazione con la Sentenza del 10 Ottobre 2022 n. 20349 si è detta perplessa sul fatto che l’acquisto di una casa con il condizionatore difettoso dia la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Tant’è che lo ha negato a chi lo chiedeva perché, non si tratta di un vizio tale da compromette in modo irreversibile l’utilizzo dell’immobile.