SUPERBONUS: NIENTE SCONTO IN FATTURA SENZA CILA. LA SCIA NON BASTA

In base a quanto stabilito dall’articolo 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020, per beneficiare del Superbonus è obbligatoria la presentazione della CILA Superbonus attraverso l’utilizzo di un modello standardizzato, definito con l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali in data 4 agosto 2021. Questa previsione risponde all’esigenza di uniformare le pratiche edilizie su scala nazionale, garantendo certezza operativa e trasparenza negli interventi agevolati.

Tale obbligo si applica a tutti i lavori avviati a partire dal 1° giugno 2021. Pertanto, l’eventuale sostituzione della CILA con una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), pur essendo quest’ultima un titolo abilitativo generalmente più completo e oneroso, non è sufficiente a sanare il mancato rispetto della forma imposta dalla normativa sul Superbonus. Non si tratta, infatti, di una semplice formalità, ma di una condizione tassativa per l’accesso al beneficio fiscale.

È proprio su questo aspetto che si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la sentenza n. 1982 del 23 aprile 2025. Il giudice tributario ha confermato la piena legittimità del comportamento dell’Agenzia delle Entrate, che aveva annullato la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura presentata ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge, a causa dell’assenza della CILA conforme al modello ministeriale.

La pronuncia ribadisce in modo chiaro che la presentazione della SCIA in luogo della CILA non può essere equiparata a una legittima alternativa documentale, anche se tecnicamente più articolata. L’assenza del modello standardizzato rende l’intera procedura invalida, con la conseguente perdita del diritto al beneficio.

Questa Sentenza rappresenta un importante richiamo per tutti i soggetti coinvolti nei lavori Superbonus, inclusi tecnici, committenti e imprese. Il rispetto puntuale degli adempimenti documentali previsti dalla normativa è una condizione imprescindibile per accedere alle agevolazioni e per evitare contestazioni in fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. La correttezza formale, in questo caso, si traduce in sostanza.