ISCRIZIONE AL PORTALE TELEMATICO PER CONSULENTI TECNICI E PERITI CTU DEL TRIBUNALE. NUOVA PROROGA AL 2 GIUGNO 2024

Consulente Tecnico del Tribunale

I Consulenti Tecnici d’Ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea dovranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale. Per l’albo periti è stato accordato un nuovo termine perentorio di novanta giorni – e quindi fino al 2 giugno 2024 – per consentire ai professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 marzo 2024, di ripresentare la domanda con modalità esclusivamente telematiche.

In forza dell’art. 5, comma 10, del DM 103/2023, invece, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Possono iscriversi all’Albo CTU:

  • i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali,
  • per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

Inoltre, i professionisti devono:

  • essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  • essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all’iscrizione agli ordini;
  • condotta morale specchiata;
  • possesso speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  • residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Elenco Nazionale dei CTU

L’elenco nazionale include gli albi istituiti in ogni Tribunale, divisi in:

  • 89 categorie previste, con requisiti specifici
  • 978 settori di specializzazione.

Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione .

Il decreto 109 2023 del 26 agosto prevede che per ogni consulente, nell’albo CTU sono indicati:

  1. la categoria e il relativo settore di specializzazione;
  2. il titolo di studio conseguito;
  3. l’ordine o il collegio professionale cui e’ iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
  4. la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
  5. il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito  della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
  6. il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attivita’ del consulente tecnico;
  7. il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Molti documenti possono essere inoltrati con una autocertificazione.

Domande di iscrizione all’ albo CTU

Le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso ciascun Tribunale  possono essere presentate ogni  anno in due finestre temporali:

  1. tra il 1°  marzo e il 30 aprile e
  2. tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023, mantengono la propria iscrizione ma possono:

  • chiedere l’iscrizione in uno dei settori di specializzazione
  • modificare la categoria di appartenenza.

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023 chiarisce gli step per l’inoltro delle comande come segue.

L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.

Effettuato l’acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie.

Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso

Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.

Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato. La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.

Per tutte le nuove domande,il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento.

Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML.

Dopo l’acquisizione da parte del sistema della citata ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.

Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:

  1. le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
  2. eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.

Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.

Attenzione: Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo CTU di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa.

La competenza tecnica dei CTU

Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

In mancanza del requisito sopracitato la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

  1. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto  da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
  2. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  3. conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione  accreditato.

Sospensione e cancellazione volontaria

Il decreto prevede la possibilità di chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione indicate inizialmente.

È possibile inoltre chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per:

  • un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria;
  • e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell’arco di quattro anni.

ALLEGATI

DECRETO 4 Agosto 2023 n.109

SPECIFICHE TECNICHE

MANUALE OPERATIVO