FACCIATE: LE NUOVE NORME ANTINCENDIO

antincendio

L’ 8 aprile 2022 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’art. 15, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il provvedimento legislativo definisce una Regola Tecnica Verticale (RTV) , la quale va a integrare il Codice di Prevenzione incendi, il D.M. 3 agosto 2015, disciplinando in modo cogente e per la prima volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici.

L’intenzione del provvedimento, è limitare la probabilità di propagazione di un incendio che possa essere generato in facciata e quindi all’esterno o all’interno di un edificio, attraverso le chiusure d’ambito dello stesso. Da qui in avanti le nuove progettazioni di edifici, dovranno confrontarsi in modo cogente, senza ricorrere a interpretazioni più o meno valide, circa le misure di sicurezza da adottare, nella realizzazione di un edificio.

Per comprendere meglio il provvedimento, occorre mettere in risalto cosa accade quando un edificio è interessato da un incendio, che coinvolga sia le parti interne sia esterne dello stesso. In tale circostanza, i diversi materiali con cui sono realizzate le parti dell’edificio, si comportano in maniera differente, in relazione alle loro caratteristiche intrinseche, dando origine a diversi fenomeni di degrado.

Le diverse manifestazioni chimiche, endotermiche ed esotermiche, che si manifestano durante un incendio, inducono cedimenti strutturali, distacchi e conseguenti cadute dei materiali, che a loro volta possono innescare altri focolai nelle parti sottostanti, non ancora interessate dall’evento.
Tale susseguirsi di eventi, oltre a compromettere la sicurezza degli occupanti dell’edificio in questione, mette a repentaglio anche la sicurezza di chi è preposto a prestare soccorso. All’interno del nuovo provvedimento di legge, vengono altresì indicati i requisiti di resistenza al fuoco, che le diverse chiusure d’ambito devono possedere.

Tale indicazione vale per le coperture di ogni tipologia, facciate di diverso tipo, facendo distinzione tra quelle a singolo involucro e quelle a doppia pelle ventilate.

La classificazione delle chiusure d’ambito per ciascun edificio, vengono inoltre classificate, in virtù delle quote di ciascun piano o livello, e del numero degli occupanti.

In particolare vengono così distinte:

  • SA: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani, da 1 metro fino a un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rischio vita pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori terra, a un solo piano;
  • SB: chiusure d’ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;
  • SC: chiusure d’ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24 metri.

Il nuovo provvedimento normativo, impone inoltre di tener conto nel corso della progettazione dei nuovi interventi, dei requisiti di reazione al fuoco dei componenti delle facciate, ovvero degli isolanti termici, dei sistemi di isolamento esterno costituiti da kit completi. Oltre che da tutti i componenti di complemento che occorrono per completare l’intervento di isolamento, come guarnizioni, sigillanti, materiali di tenuta, qualora la loro presenza, riguardi oltre il 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito a cui si riferiscono.
Sono inoltre compresi nelle norme di progettazione anche quei componenti di rivestimemto che occupino più del 40% delle superfici d’ambito, con la sola esclusione di quelli realizzati con il vetro.
Tra gli edifici per i quali non sono richiesti i requisiti di reazione al fuoco per coperture e facciate, rientrano quelli aventi altezze dei piani comprese tra 1 e 12 metri di altezza, nei quali però è previsto un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non ospitano attività sanitarie di degenza o sale operatorie.
I provvedimenti sin qui descritti, lasciano comunque molti dubbi circa la reale protezione dal rischio incendio delle costruzioni in genere. Infatti, si continuano a impiegare materiali non completamente incombustibili, che in particolari condizioni possono dar luogo a incendi in grado di propagarsi verticalmente, con una velocità non facilmente controllabile.

Nuove occasioni per eseguire lavori in sicurezza


Gli interventi di ristrutturazione e isolamento termico legati al Superbonus, riguardano per la maggior parte edifici adibiti a civili abitazioni molti dei quali non superano i 12 metri di altezza. Per tali edifici, l’impiego di materiali di rivestimento non completamente incombustibili, non rappresenta certamente un sistema che mette a riparo da rischi di incendio in futuro. Anche se le progettazioni di tali interventi, sono fatte con scrupolo e competenza professionale, occorrono controlli a diversi livelli per scongiurare i rischi.
In tal senso riveste particolare importanza la figura del Direttore dei lavori, al quale è demandata la responsabilità della corretta esecuzione delle opere, conformemente a quanto progettato.
Tale onere non può prescindere dal controllo in cantiere del materiale necessario per realizzare le opere, prima che lo stesso venga posato