SUPERBONUS: NON C’E’ PIU’ L’OBBLIGO DI ESEGUIRE IL 60% DEI LAVORI ENTRO GIUGNO

superbonus 110%

C’è tempo sino a tutto il 2022 per pagare i lavori del superbonus in condominio, senza più l’obbligo di eseguire il 60% dei lavori entro giugno.

Le date per l’accesso all’agevolazione del 110 per cento passano rispettivamente al 31 dicembre 2022, senza vincoli in merito ai lavori eseguiti entro giugno e al 30 giugno 2023 o a fine anno nel rispetto di specifiche condizioni. La novità è contenuta nel decreto n. 59/2021 relativo alla ripartizione del Fondo complementare al Recovery Plan.

Il decreto-legge 59/2021, nei commi 3, 4, 5 e 8 dell’art.1, infatti contiene le novità derivanti dal Recovery Plan (o Recovery Fund, o PNRR) in materia di Superbonus 110%.

Superbonus per immobili da 2 a 4: scadenza 31 dicembre 2022 con vincolo

È l’articolo 3 del decreto n. 59 del 6 maggio 2021 a prevedere la proroga dell’agevolazione fiscale.

Nel dettaglio, il termine per la fruizione del superbonus passa al 31 dicembre 2022 per i lavori in condominio. Sparisce il meccanismo disegnato dalla Legge di Bilancio 2021, che legava la possibilità di fruire della detrazione per le spese sostenute entro fine anno in caso di esecuzione di almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2022.

Per quel che riguarda invece i lavori effettuati dagli IACP, il superbonus del 110 per cento si applica sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2023 e, se entro tale data risulta effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, entrano nel maxi sconto fiscale anche le spese sostenute entro la fine dell’anno. A specifiche condizioni, la scadenza passa quindi al 31 dicembre 2023.

I bonus sono legati all’autorizzazione della Commissione europea e la condizione si aggiunge a quella espressa dall’art.1, comma 7 della legge 178/2021 che subordinava le prime proroghe del superbonus all’approvazione del Consiglio dell’Unione europea.

QUADRO RIASSUNTIVO

Secondo quanto previsto dall’attuale versione dell’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 8-bis:

  • il superbonus del 110 per cento resta in vigore fino al 30 giugno 2022 per i lavori su singole unità immobiliari;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, l’agevolazione si applica fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dall’aver effettuato il 60 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 giugno;
  • per i lavori effettuati da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, è possibile fruire del superbonus fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno sono effettuati lavori pari almeno al 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • per gli IACP è invece prevista la proroga generalizzata al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023 a patto di aver completato il 60 per cento dell’intervento entro la metà dell’anno.