LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA PERGOTENDA NELL’EDILIZIA LIBERA. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La pergotenda continua a essere uno degli argomenti più dibattuti nelle aule di tribunale. Recentemente, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 916/2024 ha chiarito che, a determinate condizioni, queste strutture rientrano tra le opere di edilizia libera e non necessitano di permesso di costruire, ribadendo la differenza tra “smontare” e “demolire” e sottolineando l’importanza della corretta scelta del titolo edilizio per evitare sanzioni.

Quali sono le caratteristiche costruttive che deve possedere una pergotenda in edilizia libera?

IL FATTO

Il manufatto al centro della nuova contesa tra alcuni privati e l’amministrazione comunale era costituito da una pergotenda con le seguenti caratteristiche:

  • struttura costituita da pilastrini in legno con tetto composto da assi di legno su cui scorre una tenda avvolgibile;
  • con dimensioni di 9,30 m x 3,70 m con un’altezza media 2,50 m circa, occupante una superficie di circa 35 m2;
  • fissata su un lato all’appartamento;
  • tra i pilastrini di legno, in ciascuno dei due spazi laterali e i due frontali c’era una tendina di plastica avvolgibile, che abbassate (a detta del Comune) creavano una veranda;
  • l’area sottostante alla struttura risultava pavimentata.

Occorre precisare che la pergotenda così descritta insisteva in area paesaggisticamente vincolata.

Secondo il Comune, il manufatto necessitava del permesso di costruire, per cui ingiungeva i proprietari alla demolizione.I privati contestavano la decisione del Comune, ritenendo il manufatto in edilizia libera e senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche, anche sulla scorta della circostanza che il montaggio della nuova struttura a pilastrini lignei aveva integrato una preesistente tenda avvolgibile.

Per cui, decidevano di fare ricorso al Tar, ma di smontare (sottolineando il termine “smontare” invece di “demolire” come indicato nel provvedimento del Comune) la pergotenda nell’attesa del giudizio. Ragion per cui l’amministrazione procedeva all’archiviazione dell’istanza di accertamento di conformità richiesta dai proprietari.

Il Tar riconosceva la non necessità del permesso di costruire e che di conseguenza le opere realizzate non fossero sanzionabili relativamente all’articolo 31, D.P.R. 380/2001.

Il Comune ricorreva in appello presso il Consiglio di Stato. I giudici della Cassazione confermano che l’opera realizzata rientra nella categoria della “pergotenda”, essa infatti costituisce un elemento di arredo esterno non soggetta a preventivo rilascio di permesso di costruire, ma inclusa tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6, lettera e.5), D.P.R. 380/2001.

Essi spiegano che come ripetutamente accertato dallo stesso CdS:

questi interventi non rientrano tra quelli sottoposti dall’art. 10 del D.P.R. 380/2001 a permesso di costruire, in quanto non costituiscono intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica. In ragione delle sue caratteristiche costruttive e funzionali (quando sono di dimensioni contenute), non costituiscono nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d’uso.

La qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio e quindi non necessita di titolo abilitativo.

Pergotenda: la differenza tra smontare e demolire

La pergotenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, si qualifica in termini di mero elemento accessorio e non consente di ricondurre l’attività della sua installazione tra quelle che il D.P.R. 380/2001 assoggetta a permesso di costruire, trattandosi di struttura di arredo:

  • costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente;
  • priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.

Nel caso in esame, chiariscono i giudici, l’opera è addirittura l’estensione della tenda principale già presente da decenni ed autorizzata nella forma rinnovata e migliorata, quale ulteriore elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno. Infatti, l’area della terrazza in cui è stata installata la pergotenda era già destinata alla somministrazione, la sua superfice era delimitata già dalla ringhiera (meramente sostituita), per cui, trattandosi di struttura di arredo, tale da renderne possibile la rimozione previo smontaggio e non per demolizione, è quindi qualificabile come un’opera che per la sua caratteristica “retrattile” non assume i caratteri della stabilità e della permanenza e conseguentemente non altera o meglio non crea nuovi volumi.

Pergotenda e autorizzazione paesaggistica

Infine, viene chiarito che la giusta qualificazione dell’intervento come “arredo esterno” ed il giusto inquadramento dello stesso nel novero dell’attività libera avrebbero determinato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente locale, non sussistendo alcun contrasto con l’area protetta dal vincolo.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

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