CONGRUITA’ MANODOPERA: PUBBLICATE LE NUOVE FAQ

Faq

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha rilasciato un nuovo elenco di FAQ relative alla congruità della manodopera in edilizia, anche a seguito di quanto previsto dall’ultimo accordo delle parti sociali del 7 dicembre 2022. Come specificato nella Comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023, la CNCE prossimamente pubblicherà un unico documento riepilogativo con tutte le domande e le risposte in materia.

Nel dettaglio, le nuove FAQ – 9 in totale – forniscono chiarimenti in merito a:

  • frazionamento di affidamenti di appalti, ciascuno dei quali di valore inferiore a 70mila euro;
  • contabilità separata per i cantieri ecosismabonus.
  • è inoltre stata inoltre sostituita la FAQ n. 2 della Comunicazione CNCE n. 812 del 3 maggio 2022 con la FAQ n. 9 inerente la posa di infissi e serramenti.

Faq congruità manodopera edilizia: il testo integrale

Di seguito il testo integrale delle indicazioni fornite dalla CNCE.

1. Nei casi previsti dall’art. 121 del Decreto Rilancio (n. 34/2020) e delle successive circolari varate sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate che impongono una contabilità separata sia per il sismabonus che per l’ecobonus, è possibile il rilascio di singole attestazioni di congruità anche nei casi di un unico contratto di affidamento (il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro)?

Sì. Anche nell’ipotesi di un unico contratto di affidamento l’impresa affidataria potrà inserire in CNCE_Edilconnect un cantiere per il sisma bonus e uno per l’ecobonus (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), di modo da poter richiedere, prima dell’erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima. In tale fattispecie nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile/Edilcassa, l’impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

2. L’attestazione di congruità della manodopera rileva ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020?

No, stante quanto previsto dall’art. 4, co. 3 del DM n. 143/2021 in virtù del quale l’attestazione della congruità della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, si rileva che la stessa non è necessaria ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119, co. 13 e ss del D.L. n. 34/2020.

3. È soggetta a congruità l’opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro?

Sì, nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l’opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità. All’atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di CNCE_Edilconnect, pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell’opera, da rinvenire nella notifica preliminare, nonché l’importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all’attribuzione di più CUC e, quindi, a distinte ed autonome attestazioni di congruità le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso. (cfr. anche FAQ nn. 4 e 12 della Com. CNCE n. 798)

4. Nel valore dell’opera complessiva rientrano i costi degli oneri relativi alla cessione dei crediti?

No, confronta anche FAQ n. 2 della 821/2022.

5. È possibile annullare un’attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova successiva alle correzioni apportate?

Si, laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell’attestazione di congruità o nel caso in cui l’importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d’opera). Su richiesta dell’impresa affidataria, pertanto, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà procedere alla disabilitazione del “Codice di autorizzazione”, necessario per verificare l’esistenza dell’attestazione che invaliderà l’emissione precedente. In tal modo sarà riattivato il cantiere al fine di apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.

6. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce l’attestazione richiesta nel mese di conclusione del cantiere?

Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia già raggiunto la congruità con l’effettuazione di denunce e versamenti precedenti, l’attestazione sarà rilasciata su tali presupposti. Diversamente, laddove l’impresa non abbia raggiunto la congruità, al fine di poter ottenere l’attestazione anche prima della scadenza contrattuale di presentazione delle denunce e dei relativi versamenti, potrà effettuare il versamento dell’importo della manodopera mancante, a titolo di acconto, evidenziata dal sistema CNCE_Edilconnect e necessario al raggiungimento della congruità attesa. Tale acconto concorrerà al conguaglio al momento della presentazione della denuncia mensile di riferimento, che avverrà alla consueta scadenza contrattuale.

7. Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Sì, nel caso di lavorazioni particolari, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio, autocertificato dall’impresa, giustifica il mancato raggiungimento dell’importo di manodopera (per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023). Dal 1° marzo 2023 tali fattispecie andranno giustificate attraverso l’esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità. 3

8. Con riferimento all’accordo del 7 dicembre 2022 qual’ è il costo preso a riferimento dal sistema CNCE_Edilconnect, per la determinazione della retribuzione del III° livello e del V° livello rispettivamente riferiti al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana?

Il costo convenzionalmente determinato per la retribuzione del III° livello e del V° livello, riconosciuti rispettivamente al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana, è pari a:

  • III livello: euro 11,88
  • V livello: euro 13,27

9. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera, il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

A sostituzione della FAQ n. 2 della Com. CNCE n. 812/2022 l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.