IL PERICOLO IMMEDIATO E MOTIVATO PER LA SALUTE UMANA E L’AMBIENTE FA SCATTARE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ ALL’IMPRESA

pericolo alla salute

Con la sentenza n. 1096 del 31 gennaio 2023, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha avvallato le conclusioni precedentemente assunte dal TAR Basilicata confermando l’annullamento di un provvedimento di diffida con sospensione dell’attività comminato ad un’impresa in ragione dell’emissione di fumi anomali (contenenti iodio) da uno dei suoi camini.

In particolare, i giudici hanno ammonito la ARPAB e la Regione di aver irrogato una diffida con sospensione in mancanza dei presupposti a tal fine richiesti dalla legge, ossia, ai sensi dell’art. 29-decies, co. 9, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, del manifestarsi di «situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno».

Infatti, ad avviso sia del TAR e che del Consiglio di Stato, la sussistenza del «duplice ed alternativo» requisito per l’emanazione di una diffida con sospensione non deve essere semplicemente dedotto, ma anche opportunamente motivato.

Inoltre, il Collegio ha fatto valere che la situazione di pericolo alla salute e all’ambiente non può ritenersi integrata non solo perché non motivata, ma anche perché l’analita di cui veniva contestata l’emissione oltre i limiti (ossia lo iodio), non era assoggettato a controlli dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all’impianto, né sottoposto a limiti specifici dalla normativa vigente.

Circostanza di rilievo ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento impugnato era costituita anche dal mancato riscontro di ripercussioni a livello sanitario nella popolazione residente in seguito all’emissione di iodio incriminata.

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha valorizzato la mancata indicazione di un termine per la sospensione come elemento sufficiente ad invalidare il provvedimento amministrativo, chiarendo che «tale ultima mancanza non può ritenersi ovviata facendo implicito riferimento al momento di adeguamento da parte della società, non risultando alcun elemento che conduca a tale conclusione».

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