LA SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA E’ LEGGE. COSA CAMBIA NEL TESTO UNICO 380/2001?

la semplificazione in edilizia

Con la legge 11 settembre 2020 n. 120 è stato convertito con modifiche il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” noto come “Decreto Semplificazioni”.

La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre ed è in vigore dal 15 settembre e apporta profonde e numerose modifiche al Testo Unico Edilizia.

Sono così entrate a regime le modifiche che l’art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia” del d.l. 76/2020 modificato con la legge di conversione 120/2020 apporta al d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 (Testo Unico Edilizia o TUE), con l’obiettivo, declinato al comma 1, di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo. Le novità introdotte sono molto interessanti per l’edilizia e coinvolgono anche il settore dei bonus casa.                                                                                                                                 

Una parte della nuova legge riguarda l’edilizia privata e introduce misure semplificative per agevolare gli interventi; tra queste:

  • demolizioni opere abusive
  • ampliata la definizione di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia 
  • strutture temporanee, manufatti leggeri e usi temporanei
  • tolleranze costruttive.

Le principali modifiche al D.P.R. n. 380/2001 sono contenute nell’art. 10 del decreto, dedicato alle “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”. E’ stata introdotta la rimozione del vincolo della “medesima sagoma” per gli interventi di demolizione e ricostruzione, restando vigente il rispetto delle distanze preesistenti.

Sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici, anche in zone assimilabili e zone di particolare pregio storico e architettonico, rispettando la normativa regionale e i piani urbanistici comunali.

Rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia:

-quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, con le innovazioni necessarie per garantire l’adeguamento antisismico,

-l’applicazione della normativa sull’accessibilità, l’installazione di impianti tecnologici e l’efficientamento energetico degli edifici.

Su richiesta del soggetto interessato è prevista la possibilità di prorogare di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il medesimo art. 10 prevede la possibilità di richiedere il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche nei casi di ristrutturazione edilizia, ma dietro deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti il pubblico interesse. Sempre in merito al procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire, viene stabilito il rilascio d’ufficio da parte dello Sportello Unico Edilizia, dell’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso entro 15 giorni su richiesta dell’interessato.

Inoltre, la legge di conversione n.120/2020 ha aggiunto l’art. 10 bis al DL Semplificazioni, rielaborando totalmente l’articolo 41 del TUE, relativo alla “demolizione delle opere abusive”. E’previsto che nel caso in cui le procedure di demolizione non siano avviate entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso (entro lo stesso termine i comuni trasmettono al prefetto tutte le informazioni), la competenza passa direttamente ai Prefetti, i quali per la parte tecnica-progettuale della demolizione, si avvalgono degli uffici del comune sede dell’abuso, mentre per l’esecuzione della demolizione possono avvalersi del genio militare.

Per i territori colpiti dal sisma del 2016 è stata prevista una semplificazione delle procedure per la ricostruzione privata, nonché azioni che mirano ad incentivare ed agevolare gli investimenti produttivi a beneficio del territori danneggiati dal terremoto. Sono stati conferiti maggiori poteri commissariali, al fine di individuare gli interventi e le opere urgenti di particolare complessità, ed è prevista la possibilità di ricomprendere, all’interno delle opere e degli interventi individuati dal Commissario Straordinario, anche la ricostruzione di centri storici dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016.

In merito alle “distanze” il Decreto Semplificazioni ha sostituito il comma 1-ter dell’art. 2-bis con il seguente:

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela

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