CONTROLLI SERRATI SUPERBONUS E BONUS FACCIATE: REVOCHE E RISCHIO PENALE PER I PREZZI NON COERENTI

L’Agenzia confronta i costi con il «valore normale» come indicato dal Tuir. Sotto la lente verbali d’assemblea e informative dell’amministratore. In vigore dal 12 novembre il Decreto-Legge n. 157/2021 per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

controlli bonus edilizi

Di fronte ai dati emersi dai controlli dell’Agenzia delle Entrate, è stato emanato un decreto legge per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali in edilizia. Obbligo di visto di conformità per i lavori da Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Facciate, Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

A seguito delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha fatto riscontrare al momento frodi per circa 800 milioni di euro di crediti in materia di bonus edilizi e Superbonus, incentivi transitati attraverso la piattaforma cessione/sconto messa in atto dall’Agenzia delle Entrate dopo il varo del DL Rilancio, quello del Superbonus.

Da tutta questa prima attività di verifica e controllo è nato il decreto legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Esso estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il beneficiario utilizzi il cosiddetto “superbonus al 110%” in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. 

Unica eccezione sono i casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Con il decreto anti-frode si disciplina, razionalizza e potenzia l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).

Il Decreto-legge n. 157/2021 è in vigore dal 12 novembre 2021, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, contenente una serie di misure volte a vigilare sulle possibili frodi in materia di Superbonus 110%.

Al fine del rafforzamento dei controlli preventivi, l’articolo 2 del Decreto antifrode prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio.

I profili di rischio vengono individuati in base a criteri che si riferiscono:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati
    presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni che riguardano il Superbonus.

Se dall’esito del controllo si confermano i rischi di una possibile frode, “la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione“. In caso contrario, alla fine del periodo di sospensione la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. L’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Criteri, modalità e termini di questi controlli preventivi verranno stabiliti con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a non procedere all’acquisizione del credito nei casi in cui:

  • si sospetta che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
  • siano coinvolte direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi
    ad alto rischio.

Vengono rafforzati i poteri dell’Agenzia delle Entrate in relazione al controllo delle agevolazioni del Superbonus 110% e dei contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per il recupero degli importi versati e non dovuti, l’Agenzia procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Questo dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

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