PER I TITOLI AUTORIZZATIVI FALSIFICATI DAL TECNICO INCARICATO, IL COMMITTENTE PAGA COMUNQUE LE SANZIONI

Il cliente frodato, costretto a richiedere il permesso di costruire in sanatoria, non è esonerato dal pagamento delle sanzioni

permessi autorizzativi falsificati

Se il tecnico falsifica i permessi per la realizzazione di un intervento edilizio, frodando il committente, il Comune non deve tenerne conto e può pretendere il pagamento delle sanzioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. È la decisione del Consiglio di Stato con la sentenza 7418/2021.

Dopo l’ultimazione dei lavori, il committente si è accorto che il tecnico incaricato ha falsificato una serie di permessi, inerenti i lavori edili inerenti il suo immobile, che è risultato così gravato di abusi edilizi, per attività non autorizzate in quanto prive dei necessari permessi autorizzativi. Così la ristrutturazione eseguita senza permessi, ha costretto il committente a richiedere i permessi in sanatoria, rilasciati  dopo aver pagato l’oblazione e le sanzioni previste.
Il committente ha poi chiesto la restituzione di tali somme dal momento che si era trovato in una simile situazione a sua insaputa, senza alcuna responsabilità.

Di fronte al diniego del Comune, il Tar ha dato ragione al committente in considerazione del fatto che è stato vittima di una truffa. Il Consiglio di Stato, non ha ritenuto confermare la decisione del TAR. In base all’articolo 36 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.
 
I giudici hanno ricordato che il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino o pecuniaria sostitutiva non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia. La condotta fraudolenta di un terzo, ha concluso il Consiglio di Stato, non si può ripercuotere nella relazione tra il committente e l’Amministrazione, che resta estranea alle vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra committente e tecnico.

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