SUPERBONUS: NIENTE PIU’ VERIFICA DI DOPPIA CONFORMITA’

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Sarà sufficiente d’ora in poi per il Superbonus la sola Cila e la Comunicazione di inizio lavori asseverata, come avviene per gli altri bonus fiscali. Non occorrerà più la verifica di doppia conformità.

In questo modo il decreto Recovery taglia i tempi del Superbonus 110%. La sostituzione dell’attestazione di stato legittimo— o verifica di doppia conformità — con la sola Cila permetterà infatti di evitare le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, questa variazione lo rende simile agli altri bonus fiscali , a tutti gli altri crediti di imposta edilizi e, in particolare, al bonus facciate del 90%.

La nuova norma (articolo 34 del decreto legge approvato venerdì 28 maggio dal Consiglio dei ministri) prevede che gli interventi incentivati con il Superbonus 110% costituiscano «manutenzione straordinaria» e quindi realizzabili «mediante comunicazione di inizio lavori asseverata». Una semplificazione da cui sono esclusi soltanto gli interventi che prevedano demolizione e ricostruzione.

I benefici del Superbonus vedono una estensione a case di cura, ospedali, poliambulatori ma anche collegi, ospizi e caserme, restano invece esclusi gli alberghi. L’’Associazione bancaria italiana, ha chiarito le procedure per usufruire della cessione del credito d’imposta per gli interventi edilizi che rientrano nei Bonus Casa e Superbonus 110% : per gli istituti di credito sarà sufficiente la certificazione della regolarità urbanistica delle parti comuni per portare avanti la cessione dei crediti fiscali. Non si guarderà, quindi, alle singole unità immobiliari dei condomini. Precisazione importante perché l’attuale normativa prevede la cedibilità del credito per una serie di opere tra cui quelle di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, recupero del patrimonio edilizio e altre tipologie che possono riguardare sia le parti comuni di edifici sia le singole unità immobiliari.