ABOLIZIONE DEL COACERVO: NUOVE NORME FISCALI

Dal primo gennaio 2025, le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 139/2024 per donazioni e successioni hanno introdotto un’importante novità a favore dei contribuenti: l’abolizione del “coacervo” tra somme donate e somme ereditate.
Per chiarire questa complessa materia è necessario ripercorrere l’evoluzione della disciplina fiscale. La norma originaria (art. 4, comma 4 del Testo Unico Successioni e Donazioni D.Lgs. n. 346/1990) prevedeva che il valore globale netto dell’asse ereditario venisse aumentato dal valore complessivo di tutte le donazioni effettuate dal defunto ai beneficiari che poi ereditavano; il coacervo rappresentava la somma tra donazioni ed eredità su cui venivano applicate aliquote progressive. In altre parole, ogni donazione ricevuta era soggetta all’aliquota corrispondente, mentre alla successione si applicava l’aliquota più alta sul valore totale.
Nel 2001 con la Legge n. 383/2001 è stata abolita l’ imposta su successioni e donazioni. Poi con la Legge n. 286/2006 è stata nuovamente introdotta con una poco chiara disposizione sul coacervo tra donazioni e successioni, poiché le nuove norme non prevedevano aliquote progressive ma fisse, in base al grado di parentela tra il defunto e gli eredi. L’Agenzia delle Entrate ha continuato a liquidare le imposte secondo la metodologia pre-legge 383/2001, e i contribuenti hanno proposto una serie di interpelli contestando le liquidazioni e richiedendo la non applicazione del coacervo.
La differenza tra applicare o meno il coacervo è significativa per patrimoni rilevanti. Supponiamo che un padre doni 950.000 euro a un figlio, che poi eredita altri 950.000 euro. L’imposta su donazioni e successioni tra genitore e figlio è del 4%, con una franchigia di un milione di euro. Con il coacervo, il figlio pagherebbe 36.000 euro; senza il coacervo, non pagherebbe nulla, grazie alla franchigia.
Molti ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate hanno portato a pronunce favorevoli da parte della Cassazione (sentenze 24940/2016 e 758/2019). L’Agenzia, con la circolare 29/E del 2023, ha dovuto riconoscere la non applicabilità del coacervo. Il nuovo decreto legislativo chiarisce definitivamente la questione, abrogando la norma originaria del Testo Unico.
Va precisato, tuttavia, che il coacervo tra donazioni non è stato abrogato.
Se un padre facesse due donazioni al figlio, una da 500.000 e un’altra da 600.000 euro, sulla seconda si pagherebbero 4.000 euro di imposte sui 100.000 euro eccedenti la franchigia. L’abolizione del coacervo tra donazioni e successioni ha un impatto significativo soprattutto per le donazioni tra genitori e figli, coniugi e fratelli, che godono di franchigie elevate.