SUPERBONUS DIFFERENZIATO PER IACP E COOPERATIVE DAL 1° LUGLIO 2023

superbonus iacp

L’agevolazione è condizionata dal completamento dei lavori di un edificio entro il 60%

Dal 1° luglio 2023, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e le cooperative edilizie a proprietà indivisa saranno divisi in tre categorie in base al completamento dei lavori e alla proprietà degli edifici per poter continuare a beneficiare del superbonus, previsto dall’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020.

La prima categoria consiste negli IACP e nelle cooperative che hanno completato almeno il 60% dei lavori sugli edifici da essi interamente posseduti entro il 30 giugno 2023. Questi soggetti potranno continuare a beneficiare del superbonus, con una detrazione del 110%, sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

La seconda categoria comprende gli IACP e le cooperative che non hanno raggiunto almeno il 60% di completamento dei lavori entro il 30 giugno 2023 sugli edifici di loro proprietà. Questi soggetti non potranno continuare a beneficiare del superbonus sulle spese sostenute dal 1° luglio 2023 in poi.

La terza categoria riguarda gli IACP e le cooperative che possono continuare a beneficiare del superbonus, con una detrazione del 90% o del 110%, sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla percentuale di completamento dei lavori al 30 giugno 2023. Questo perché i lavori non riguardano edifici di loro piena proprietà, ma edifici posseduti in condominio con altri soggetti.

Quando l’edificio è interamente posseduto, l’IACP o la cooperativa che effettua gli interventi sulle parti comuni dell’edificio sarà il soggetto a beneficiare del superbonus. Invece, quando l’edificio non è di loro piena proprietà, ma è in condominio con altri soggetti, il condominio tra l’IACP o la cooperativa e gli altri condòmini sarà il soggetto che effettua gli interventi e beneficia del superbonus.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2023 conferma queste regole, stabilendo che gli IACP e le cooperative funzionano come IACP e cooperative solo quando gli interventi riguardano edifici di loro piena proprietà. Quando invece gli interventi riguardano edifici posseduti in condominio, gli IACP e le cooperative sono considerati semplici condòmini e sono applicate le regole stabilite per i soggetti di cui all’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020.

Per gli edifici posseduti in condominio, la data del 30 giugno non è rilevante per la possibilità di beneficiare del superbonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, per gli edifici di loro piena proprietà, il mancato completamento almeno del 60% dei lavori entro il 30 giugno segna la fine dell’agevolazione con il superbonus, secondo la legislazione vigente.