SUPERBONUS 110%: DECRETO ATTUATIVO EFFICIENZA ENERGETICA E REQUISITI TECNICI

Requisiti Tecnici

Il Decreto Efficienza riporta i requisiti tecnici necessari all’applicazione delle misure del superbonus 110%. L’art 3 del Decreto rubricato “Tipologia e caratteristiche degli interventi” è quello di maggiore interesse poiché dettaglia tutti i tipi di interventi possibili. I decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal Decreto Rilancio definiscono:

  • i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% 
  • la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

In particolare, il Decreto sui requisiti tecnici, che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT, definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni:

  • Ecobonus, 
  • Bonus facciate
  • Superbonus al 110%

e i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. 

Particolare attenzione va prestata al fatto che è stata prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai micro-generatori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, visto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il Decreto sulle asseverazioni, che definisce la modulistica necessaria e le modalità di trasmissione della stessa, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.  È bene sottolineare ancora una volta che l’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Il decreto sui requisiti tecnici – nell’allegato A riporta i “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali. È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

L’allegato B al Decreto contiene i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile per gli interventi elencati dettagliatamente all’art. 2 del DECRETO REQUISITI TECNICI.

All’articolo 6 gli adempimenti per godere delle detrazioni e all’art.7 si regola l’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi dopo l’esecuzione degli interventi e obbligatorio per alcuni interventi con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

Gli interventi vanno asseverati da un tecnico abilitato (si veda art.8), che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A.

L’asseverazione va fatta previa registrazione da parte del tecnico abilitato e si deve compilare on-line nel portale informatico dell’Enea dedicato, secondo gli allegati sopra già indicati. La stampa del modello compilato, firmata in ogni pagina, e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, va digitalizzata e trasmessa all’Enea direttamente al proprio sito internet. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, le sanzioni pecuniarie amministrative previste in caso di attestazioni e asseverazioni infedeli, vanno da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele.

Vengono poi regolate le procedure per il Trasferimento delle quote e cessione del credito (art.9) Monitoraggio e comunicazione dei risultati ad ENEA (art.10) e i Controlli a campione (art.11) di ENEA.

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA

Per gli interventi ammessi, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su patti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.

QUALI INTERVENTI POSSONO GODERE DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA

La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 spetta per le spese relative a (si veda art.5 per le sottocategorie):

a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:

b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato.

c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:

e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 2, comma l, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasp011i, 28 febbraio 2017, n. 58;

f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

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