LA CASSAZIONE CONFERMA L’IMPIGNORABILITA’ PRIMA CASA

Riaffermazione dell’Impignorabilità dell’Abitazione Principale

Con l’ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’unico immobile di proprietà del debitore, se adibito a abitazione principale e non considerato una residenza di lusso, è impignorabile.

Il Caso

Un condòmino ha contestato il pignoramento immobiliare avviato dal condominio davanti al Tribunale ordinario di Padova. Durante l’esecuzione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è intervenuta per riscuotere un credito tributario, notificando la surroga al debitore. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1406/2013, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando che la controversia riguardante la legittimità delle cartelle di pagamento rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

Procedura e Giudizi Successivi. La causa è stata trasferita alla Commissione tributaria competente, dove è stata sollevata la questione dell’impignorabilità dell’unico immobile del debitore. La Commissione, con la sentenza n. 243/04/2015, ha parzialmente declinato la giurisdizione e respinto le eccezioni del contribuente, convalidando la regolarità delle cartelle di pagamento.

Decisioni della Corte. La Commissione tributaria regionale del Veneto, nella sentenza n. 783/11/2017, ha modificato parzialmente la decisione di primo grado, escludendo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per carenza di legittimazione passiva e rigettando il ricorso del contribuente, giudicando tardive le eccezioni, incluso il principio dell’impignorabilità.

Ricorso per Cassazione. Il contribuente ha portato la questione alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, che protegge l’unico immobile del debitore da espropriazione forzata, purché non sia di lusso e sia la residenza anagrafica del debitore.

Sentenza della Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha esaminato il caso, stabilendo che l’azione esecutiva non può procedere se l’immobile pignorato è l’unica proprietà del debitore, non è una residenza di lusso e costituisce la sua abitazione principale. La normativa stabilita dal Decreto del Fare del 2013 si applica anche ai procedimenti pendenti, annullando così l’esecuzione forzata.

Conclusioni. L’ordinanza n. 32759/2024 riafferma l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore, rafforzando le tutele per le abitazioni principali e confermando l’applicabilità retroattiva delle norme a protezione della prima casa.