IL NOTAIO E’ TENUTO A PROVVEDERE ALL’ISTANZA ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE E AL DOVERE DI CONSIGLIO IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Notaio istanza attribuzione rendita catastale

Il notaio, che è il soggetto al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti e, più in generale, dei negozi giuridici, è tenuto ad adempiere con la diligenza qualificata ex artt. 1176, 2° co., e 2236 c.c., al dovere di consiglio anche relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e in caso di stipulazione di compravendita immobiliare è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 6 maggio 2020, n. 8497, mediante la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza 1346 del 2017, ha respinto il gravame interposto in relazione alla pronunzia Tribunale Firenze n. 3304 del 2008, di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’effettuato rogito –  di un notaio- di atto di compravendita immobiliare in data 29/7/1996, omettendo di formulare la richiesta di applicazione della valutazione automatica del valore dell’immobile ex art. 12 L. n. 154/96, che aveva determinato il successivo accertamento dell’ufficio del Registro sul valore reale dei beni con liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte d’appello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

I motivi di ricorso

Per quanto è qui di interesse, il ricorrente con il secondo motivo ha denunziato «violazione o falsa applicazione» degli artt. 12 L. n. 154 del 1988, 51, 52, 53 d.p.r. n. 131 del 1986, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il terzo motivo ha denunziato «violazione o falsa applicazione» dell’art. 1176 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

La decisione in sintesi

La Corte di cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 8497 del 2020, ha ritenuto i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso.

La motivazione

La Suprema Corte ha evidenziato che i motivi di ricorso son formulati in violazione del requisito – a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. – nel caso non osservato, laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, all’«atto di citazione», alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, all’«atto di compravendita del 29/07/1996», all’«oggetto della prestazione d’opera professionale»], limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Corte di cassazione, Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469).

È al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Corte di cassazione, 6/7/2015, n. 13827; Corte di cassazione, 18/3/2015, n. 5424; Corte di cassazione, 12/11/2014, n. 24135).

La Suprema Corte ha, inoltre, posto in rilievo che non risultano idoneamente censurate le rationes decidendi secondo cui il notaio, che nella qualità è tenuto ad adempiere con la diligenza qualificata ex artt. 1176, 2° co., e 2236 c.c. (cfr. Corte di cassazione, 29/8/2019, n. 21775) è tenuto al dovere di consiglio (cfr. Corte di cassazione, 18/5/2017, n. 12482) anche relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e in caso di stipulazione di compravendita immobiliare è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti (cfr. Corte di cassazione, 14/2/2017, n. 3768).

Tale obbligo trova invero fondamento non già nella diligenza professionale qualificata (in tal senso v. invero Corte di cassazione, 14/2/2017, n. 3768) bensì nella clausola generale (nell’applicazione pratica e in dottrina indicata anche come “principio” o come “criterio”) di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 c.c. (cfr. Corte di cassazione, 20/8/2015, n. 16990; Corte di cassazione, 2/30/2012, n. 16754; Corte di cassazione, 11/5/2009, n. 10741).

Come osservato anche in dottrina, oltre che regola (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost. (v. Corte di cassazione, 10/11/2010, n. 22819), che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Corte di cassazione, 27/4/2011, n. 9404; Corte di cassazione, Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056).

La buona fede oggettiva o correttezza è infatti anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte -altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. che da quella cogente ex art. 1339 c.c. di integrazione del comportamento dovuto (v. Corte di cassazione, 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio – che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici – (v. Corte di cassazione, 30/3/2005, n. 6735), come ad esempio in caso di specifica tutela giuridica, contrattuale o extracontrattuale.

L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Corte di cassazione, 30/10/2007, n. 22860).

L’obbligo di effettuare le visure ipocatastali incombe senz’altro al notaio officiato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata (v. Corte di cassazione, 20/8/2015, n. 16990; Corte di cassazione, 1/12/2009, n. 25270; Corte di cassazione, 31/5/2006, n. 13015).

SCARICA LA SENTENZA