SI AL SUPERBONUS PER IMMOBILI CON IRREGOLARITA’ URBANISTICHE: LO STUDIO DEL NOTARIATO

superbonus e irregolarità edilizie

Ok alla detrazione, ma le irregolarità restano sanzionabili. Il Consiglio Nazionale del Notariato analizza le norme sulle detrazioni fiscali

Si può ottenere il Superbonus per gli interventi realizzati su immobili che presentano irregolarità urbanistiche. La deroga alla normativa sui bonus edilizi, introdotta per dare respiro al settore edile dopo la pandemia, è stata ripresa dal Consiglio Nazionale del Notariato, che ha analizzato le regole per usufruire delle detrazioni fiscali.

Superbonus, CILAS e regolarità urbanistica

La normativa sul Superbonus è stata oggetto di diverse semplificazioni per dare impulso agli investimenti. Una di queste è stata la possibilità, introdotta dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni, di utilizzare la CILA anche per gli interventi sulle parti strutturali degli edifici e sui prospetti.
La CILA deve attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili più datati, è sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. I tecnici non devono verificare e attestare lo stato legittimo dell’immobile.

È stato quindi necessario introdurre la CILAS, cioè un modello di CILA studiato appositamente per il Superbonus. Nel modello CILA tradizionale, infatti, il tecnico deve attestare, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti.


Superbonus e CILAS, rischio sovrapposizione

Il Consiglio del Notariato specifica, che la CILAS può essere utilizzata solo per gli interventi agevolati con il Superbonus, quindi possono verificarsi delle criticità in caso di interventi più articolati che, oltre alle opere ammesse al Superbonus, prevedono opere agevolate con altre detrazioni. In questi casi, oltre alla CILAS dovranno essere utilizzati i titoli abilitativi ordinari.

Abusi edilizi e detrazioni fiscali

Il Consiglio del Notariato evidenzia che, di norma, in presenza di difformità edilizie più consistenti delle “tolleranze costruttive” (entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, irregolarità geometriche e modifiche alle finiture di minima entità) non è possibile ottenere i bonus edilizi.

Nel caso del Superbonus, il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni ha previsto una deroga. Una sorta di doppio binario in cui gli interventi sull’edificio con abusi edilizi possono ottenere il Superbonus, ma gli abusi non vengono automaticamente sanati e possono essere sanzionati secondo le normali procedure.

Il Superbonus può essere revocato solo nei seguenti casi:
– mancata presentazione della CILAS;
– interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
– assenza dei dati richiesti (estremi del titolo edilizio);
– non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Non si può ottenere il Superbonus in caso di abuso totale. Il Notariato sottolinea che, in base al Decreto Governance PNRR e Semplificazioni, “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Le norme sul Superbonus prevedono inoltre deroghe alle disposizioni in materia di distanza delle costruzioni dai confini. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono infatti al conteggio della distanza e dell’altezza.

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