DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE I NUOVI CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

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Un intervento di ristrutturazione può essere realizzato attraverso la demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma rispetto all’edificio preesistente? La Cassazione con la sentenza 47426/2021 è tornata sull’argomento, chiarendo in generale, che gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrano nella ristrutturazione edilizia anche se la ricostruzione avviene con una sagoma diversa.

L’obbligo di mantenere la stessa sagoma deve invece essere rispettato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Se, in queste aree, si realizza un intervento di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, è necessario richiedere il titolo abilitativo previsto per i lavori di nuova costruzione.
 
La Corte ha spiegato che non è rilevante che nella ricostruzione siano stati mantenuti altezza, volume e superficie: “non è importante che la modifica della sagoma non sia apprezzabile perché, ha ricordato la Cassazione, la sagoma è la forma della costruzione complessivamente intesa, quindi “la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma”.

La Corte ha aggiunto che “anche la forma e le dimensioni del tetto sono parte del concetto di sagoma”.

IL CASO

Il proprietario di un immobile ha realizzato un intervento di ristrutturazione attraverso la demolizione e ricostruzione, con mutamento della sagoma, dell’edificio preesistente. Secondo il Comune, dal momento che l’intervento era stato realizzato in una zona a sottoposta a vincolo paesaggistico, si tratta di una nuova costruzione e non di una ristrutturazione. Dello stesso avviso la Corte territoriale, che ha condannato il proprietario al pagamento delle sanzioni previste per gli abusi edilizi.

La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune e alla Corte territoriale e ha confermato le sanzioni a carico del proprietario, responsabile dell’intervento.

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