PREZZO VALORE PER LA PERTINENZA DELLA PRIMA CASA: CHIARIMENTI DEL FISCO

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Il prezzo valore si può applicare alla pertinenza della prima casa?

Il fisco ha fatto chiarezza sulla possibilità di utilizzare questo meccanismo, che consiste nel regime di favore il quale prevede la tassazione degli atti di trasferimento degli immobili sulla base del valore catastale degli stessi, calcolato mediante la rivalutazione delle rendite catastali in base ai coefficienti moltiplicatori.

Ecco quando è possibile applicare il regime opzionale di determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, un contribuente ha domandato: “Atteso che la disciplina per le agevolazioni prima casa prevede che esse si applichino anche ad una sola pertinenza per categoria catastale, sulle ulteriori pertinenze si può applicare sempre il regime del “prezzo valore”?

Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha sottolineato che per poter avvalersi del prezzo valore, la normativa – l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 – non prevede alcuna limitazione sia riguardo alla tipologia che al numero delle pertinenze.

Aggiungendo che il regime opzionale di determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si può applicare a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, “a condizione che risulti individuabile, in modo certo, il rapporto di accessorietà della pertinenza rispetto al bene principale, che deve necessariamente essere un immobile a uso abitativo (risoluzione n. 149/2008)”.

Il Fisco ha poi ricordato che il meccanismo del prezzo valore può essere utilizzato solo se le pertinenze sono dotate di una propria rendita catastale.