OSTRUIRE IL PASSAGGIO PER ACCEDERE AL GARAGE AD ALTRO CONDOMINO E’ VIOLENZA PRIVATA
Con la sentenza n. 37091 del 30 settembre 2022 la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla fattispecie penale che si configura allorchè un condomino parcheggi la propria vettura nel cortile condominiale ostruendo l’accesso al box auto di altro condomino.
Ostruire sistematicamente l’accesso ad un garage privato parcheggiando la propria vettura all’interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone di poter liberamente accedere al box auto di loro proprietà – integra pacificamente la fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. , considerato che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione. Questo è quanto ha ravvisato la Corte di Cassazione.
Il caso: Il Tribunale di Salerno ha condannato due persone, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 610 cod. pen.: in particolare gli imputati in più occasioni avevano parcheggiato la propria vettura all’interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone offese, di poter liberamente accedere al box auto di loro proprietà.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere estinti per prescrizione gli episodi sino al 06/06/2011, rideterminando la pena in relazione ai fatti commessi in epoca successiva, e confermando le statuizioni civili in riferimento a tutti gli episodi come originariamente contestati.
La Cassazione, ribadisce quanto segue:
a) quanto alla configurabilità del delitto di violenza privata, va ricordato come pacificamente la condotta ascritta agli imputati – consistente nel parcheggiare la propria vettura all’interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone offese di poter liberamente accedere al box auto di loro proprietà – integri pacificamente la fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. contestata, atteso che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione;
b) è irrilevante la deduzione circa la delibera condominiale, apparendo evidente come la convinzione circa la sussistenza di un diritto ad usufruire della corte condominiale per parcheggiare la propria vettura si ponga su di un piano ben diverso dalla specifica modalità di parcheggio utilizzata dagli imputati, consistente nell’ostruire sistematicamente l’accesso ad un garage privato, il che rende evidente come appaia del tutto pretestuoso il richiamo all’art. 392 cod. pen.