SUPERBONUS UNIFAMILIARI E SAL AL 30%: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CORREGGE L’ERRORE DELLA CIRCOLARE 33/E

Il Fisco ammette che per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover apportare alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, legata alla scadenza per le unifamiliari i contenuti riferiti al requisito richiesto per il Superbonus delle unifamiliari riguardo ala SAL del 30% con scadenza al 30 settembre 2022. Dopo la prima versione infatti della Circolare n. 33/E/2022, che sembrava vincolare la fruizione del Superbonus all’avvenuto pagamento dei lavori entro il 30 settembre 2022 le cose cambiano.
L’Amministrazione Finanziaria, dopo molti dubbi sollevati dagli utenti e dai professionisti, corregge il contenuto della disposizione.
Si ricorda, che il comma 8 bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, modificato dal Decreto Aiuti, aveva dettato le regole in base alle quali gli interventi sulle villette unifamiliari possono accedere al Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Condizione necessaria è che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzati il 30% dei lavori complessivamente da porre in essere. Aspetto importante è che nel calcolo di questi lavori si possono ricomprendere anche opere che non rientrino nell’agevolazione.
La circolare 33/E/ del 6 ottobre, nella prima versione l’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile fruire del Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi alla detrazione, pagamenti pari al 30% dell’importo, riferiti a lavori effettivamente eseguiti.
Nell’ultima versione, rivista e corretta, l’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile fruire del Superbonus 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi alla detrazione, lavori pari al 30% del valore complessivo.
Ecco i contenuti della prima versione Circolare 33/E del 2022
Al paragrafo 7 della circolare che recitava:
Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti.
Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il solo pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).
Superbonus 110% e proroga unifamiliari: corretta la seconda versione
Con la nuova versione l’Agenzia delle Entrate si rende evidentemente conto dell’errore e scrive:
Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).