SUPERBONUS 110%: L’ULTIMA BOZZA DEL DECRETO AIUTI-quater CONFERMA AL 25 NOVEMBRE LE CILAS

proroga Superbonus

L’ultima bozza di Decreto Aiuti quater conferma la data del 25 novembre 2022 per la presentazione delle CILAS per i condomini (e non solo) che potranno avere il 110% anche nel 2023

Diversamente dalle prime due bozze circolate, quella aggiornata al 16 novembre 2022 alle ore 17 prevede all’art. 9 le attese modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico. Tralasciando l’errore di forma del titolo dell’articolo che dimentica completamente gli incentivi per la riduzione del rischio sismico presenti sempre all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ecco tutte le modifiche apportate.

Confermato per i condomini che già a partire dall’1 gennaio 2023 potranno detrarre il 90% delle spese sostenute, fatta eccezione per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata:

  • ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Relativamente agli interventi sugli edifici unifamiliari è confermato che:

  • gli interventi per i quali è già stato completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, potranno portare in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 marzo 2023;
  • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
    • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
    • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Confermata anche la procedura per il calcolo del reddito di riferimento. Nel dettaglio, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello del sostenimento della spesa:

  • dal contribuente;
  • dal coniuge del contribuente;
  • dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;
  • dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’art. 12 del TUIR;
  • dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR;

Casi pratici di calcolo del reddito complessivo

 Numero di parti
Contribuente1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona conviventesi aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
un familiaresi aggiunge 0,5
due familiarisi aggiunge 1
tre o più familiarisi aggiunge 2

ESEMPI

Nel caso che:

  • l’edificio sia abitato da una famiglia con padre, madre e due figli a carico;
  • il reddito complessivo di moglie e marito sia pari a 42.000 euro.

il calcolo del reddito di riferimento si dovrà dividere il reddito complessivo per:

1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 1 (due familiari) = 3

Quindi, il reddito di riferimento sarà pari a 42.000 euro / 3 = 14.000 euro e si potrà avere accesso al superbonus 2023.

Nelle stesse condizioni ipotizziamo che la coppia di coniugi o conviventi abbia un solo figlio a carico. In questo caso per il calcolo del reddito di riferimento si dovrà dividere il reddito complessivo per:

1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (un familiare) = 2,5

Quindi, in questo caso, il reddito di riferimento sarà pari a 42.000 euro / 2,5 = 16.800 euro e NON si potrà avere accesso al superbonus 2023.

ULTIMA BOZZA DEL DECRETO AIUTI-QUATER aggiornata al 16 novembre 2022 alle ore 17