LE OPERE EDILIZIE CHE COMPORTANO LE VARIAZIONI PLANIMETRICHE NON SONO DETRAIBILI

variazione planimetriche e detrazioni fiscali

Le manutenzioni straordinarie effettuate sulle singole unità abitative possono usufruire delle detrazioni fiscali, anche mediante la formula dello sconto in fattura. E’ fondamentale però, non alterare la distribuzione degli spazi interni, che comportano la variazione planimetrica. La Circolare n.19 dell’8 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, recita infatti: “la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica […] (Circolare 24/02/1998 n.57, paragrafo 3.4)“.

Nell’intervento di manutenzione straordinaria, per i lavori di rinnovamento anche della singola unità abitativa, non rientrano quindi nella detrazione e di conseguenza nello sconto in fattura, le spese eventualmente sostenute relative alla demolizione e la ri-costruzione dei tramezzi interni alla casa modificando l’assetto planimetrico dell’unità immobiliare.

Sono detraibiligli interventi di manutenzione straordinaria sotto elencati:

  • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;
  • realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne (Risoluzione 11.11.2002 n. 350);
  • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
  • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
  • rifacimento vespai e scannafossi;
  • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
  • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
  • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali. 

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