CON L’ASSEVERAZIONE TARDIVA NIENTE SUPERBONUS PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

superbonus e asseverazione

L’asseverazione tardiva non consente l’accesso alle detrazioni per gli interventi antisismici e per la messa in sicurezza statica. E se sull’edificio si eseguono interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è possibile fruire delle rispettive detrazioni, evitando necessariamente sovrapposizioni, ma a condizione che il beneficiario contabilizzi distintamente le spese relative ai distinti lavori eseguiti.

Con una recente risposta ad un preciso interpello (n. 127) l’Agenzia delle entrate è intervenuta, per l’ennesima volta, sugli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, valutando, nel contesto, anche la presenza di una asseverazione tardiva. Il contribuente istante ha rappresentato, nel proprio interpello, di essere proprietario di una unica unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati avviati alcuni interventi edilizi finalizzati alla ristrutturazione, con presentazione di una SCIA ordinaria, presentata nel 2019; nel giugno del 2020 è stata rilasciata l’autorizzazione sismica e, prima dell’inizio dei lavori ma ad integrazione della Scia iniziale, è stata presentata l’asseverazione della classificazione ai sensi del dm 28/02/2017 n. 58. Dal detto intervento (lett. d, comma 1, art. 3 dpr 380/2001) dell’unica unità immobiliare saranno ottenute tre unità immobiliari distinte ma con ingresso comune e, quindi, il contribuente chiede se l’intervento potrà fruire della detrazione maggiorata del 110%, se l’intervento sull’involucro rientrerà nel bonus facciate o nell’ecobonus e se la sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale, costituito da un solo impianto, con tre impianti separati e funzionali alle tre unità sarà ammesso al 110%. L’Agenzia delle entrate ricorda l’intera disciplina, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, come modificato più recentemente dal comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) e, nel merito, con particolare riferimento all’intervento strutturale per le parti oggetto di parziale demolizione e ricostruzione, osserva che, come richiesto dall’art. 3 del dm 58/2017, per l’accesso alle detrazioni era necessario allegare, alla presentazione della SCIA, anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio ante lavori e quella conseguibile post intervento; di conseguenza, la presenza di una asseverazione tardiva non consente, innanzitutto, l’accesso alla detrazione (circ. 19/E/2020).Non solo. Il provvedimento n. 24/2020, che ha modificato il richiamato art. 3 del dm 58/2017, conferma altresì la necessità che l’asseverazione sia presentata tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio lavori con la conseguenza che, nella fattispecie rappresentata, il contribuente non può accedere né al sismabonus né al superbonus ma potrà fruire della detrazione ordinaria, fissata nella misura più contenuta del 50% su un tetto massimo di 96 mila euro, ai sensi della lett. i), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (TUIR); il limite appena indicato, viene ulteriormente evidenziato, riguarda il singolo immobile ed è annuale, e lo stesso deve essere valorizzato con riferimento alla situazione di partenza, con la conseguenza che per determinare l’importo ammesso, nel caso specifico, si deve fare riferimento all’unica unità immobiliare censita al catasto fabbricati. Con riferimento ai lavori sull’involucro dell’intero edificio, il contribuente deve valutare l’applicazione dell’ecobonus o della detrazione del 110% tenendo conto che gli interventi ammessi al bonus facciate possono rientrare astrattamente anche tra quelli di riqualificazione energetica, ai sensi dell’art. 14 del dl 63/2013 o di recupero del patrimonio edilizio, di cui al successivo art. 16 e che gli stessi possono sovrapporsi con la necessità che è il contribuente che deve scegliere quale ottenere delle citate agevolazioni. In presenza, inoltre, di diverse tipologie di intervento non sovrapposte, il contribuente potrà fruire delle detrazioni corrispondenti ad ogni intervento ma preoccupandosi di contabilizzare le spese distintamente. Infine, con riferimento alla sostituzione dell’unico impianto di riscaldamento invernale con tre distinti impianti, a servizio delle tre nuove unità immobiliari, derivanti dal frazionamento previsto, nel rispetto di tutte le condizioni richieste, l’agenzia precisa che il detto intervento potrà fruire della detrazione maggiorata del 110%, come espressamente indicato al punto 10) dell’allegato “A” al decreto 6/08/2020 (“decreto Requisiti”).

SCARICA L’INTERPELLO 127 DEL 2021 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(Tratto da Italia Oggi)