BONUS FACCIATE SI ALLARGA L’APPLICAZIONE SUI LATI PARZIALMENTE VISIBILI DALLA STRADA PRINCIPALE

Bonus Facciate

L’Agenzia delle Entrate è tornata a fare chiarezza sull’applicazione del Bonus Facciate con la risposta n. 59 del 28 gennaio 2021. Ha puntualizzato infatti, che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se queste sono solo parzialmente visibili dalla strada, quattro piani su cinque.

La richiesta di chiarimenti è pervenuta da un proprietario di un appartamento che fa parte di un condominio dove sono previsti lavori di ripristino dell’intonaco e dei frontalini dei balconi. L’edificio, composto da cinque piani fuori terra, ha la facciata frontale e le due laterali visibili dalla strada, mentre il piano terra delle sole parti laterali dello stabile non è visibile. Il condominio, specifica l’istante che chiede di poter fruire dell’agevolazione per l’intera spesa effettuata sulle due parti laterali, è ubicato in una zona territoriale omogenea di tipo “B”.

L’Agenzia facendo riferimento ai commi da 219 a 223 della legge di bilancio 2020, che disciplinano la detrazione d’imposta del 90% per le spese documentate sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna dei fabbricati ubicati nelle Zto “A” o “B” descritte dall’articolo 2 del Dm n. 1444/1968 e alla circolare n. 2E/2020 delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle particolarità che possono sorgere in fase di applicazione dell’agevolazione. Ha precisato che il richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Quindi fa riferimento al consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, dei lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche presenti sulla parte opaca della facciata.

Nessuna applicazione del Bonus Facciate, invece per per le spese sostenute per i lavori relativi alle facciate interne dei fabbricati, a meno che non siano visibili dalla strada o, comunque, dal suolo pubblico. Stesso discorso per le chiostrine, i cavedi, cortili e altri ordini di spazi interni, per i quali gli interventi possono rientrare tra le spese agevolabili solo in caso sussista la predetta visibilità dall’esterno.

La risposta si completa ricordando che l’articolo 121 del decreto “Rilancio” ha disposto che coloro che sostengono le spese che danno diritto al beneficio possono optare, in sostituzione della detrazione d’imposta, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto in fattura: l’importo scontato viene anticipato dal fornitore che lo recupererà sotto forma di credito d’imposta con la facoltà di cedere lo stesso credito, successivamente, ad altri soggetti come gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti, inoltre, possono optare per la cessione di un credito d’imposta di entità pari alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

SCARICA LA RISPOSTA N.59 DEL 2021 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE