CONDOMINI:L’IVA SULLE BOLLETTE SCENDE AL 10%

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Scende dal 22 al 10% l’Iva agevolata per il condominio residenziale: l’aliquota ridotta si applica anche alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali. Lo rende noto l’Unione Nazionale Consumatori dopo alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico“. Rispondendo a un amministratore di condominio che chiedeva chiarimenti, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha risposto, con l‘interpello n. 142 del 3 marzo 2021, che “prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali”.

Le parti condominiali non possono essere considerate “come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini”. Quindi le parti comuni sono “strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti individuali”. Perciò, “si ritiene che l’aliquota Iva ridotta” vada applicata anche “alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale”.

Con l’espressione uso domestico d’ora in poi non ci si riferisce più alle sole abitazioni familiari ma anche alle parti comuni, come scale, atrio, androne, ascensore, giardino. In tutti questi casi, così come per la pompa dell’acqua o della caldaia, l’Iva passa dal 22 al 10%. E questo principio vale addirittura se fanno parte del condominio anche negozi e uffici, purché completamente indipendenti negli accessi, servizi e utenza elettrica.

ATTENZIONE

L’Iva al 10% può essere ora applicata sulle bollette del condominio, in relazione alle parti comuni, solo se l’edificio è composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali. Nel caso dei complessi composti da una o più attività commerciali, la riduzione dell’aliquota scatta solo se queste risultano totalmente autonome.

Se quindi i negozi che compongono l’edificio sono indipendenti, anche dal punto di vista energetico, ai fini dell’applicazione dell’Iva sulle bollette il condominio viene considerato residenziale.