CARO MATERIALI DA COSTRUZIONE E COMPENSAZIONE PREZZI: LE LINEE GUIDA DEL MIMS

caro materiali

Obiettivo principale, garantire omogeneità e trasparenza su tutto il territorio nazionale, determinazione e revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

Il MIMS ha reso la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  delle Linee guida per la determinazione e l’aggiornamento dei prezzari regionali dei materiali da costruzione.

La misura, prevista dal DL 4/2022 (art. 29 comma 12 del Decreto Sostegni Ter), ha l’obiettivo di evitare il rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati nelle costruzioni, che ha provocato difficoltà alle imprese. 

Scendendo nel dettaglio, nelle Linee Guida si ricorda che i Prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS). Come sottolinea il MIMS, le Linee guida definiscono il Prezzario non come mero “listino dei prezzi”, ma come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole Regioni.

Ambito oggettivo di applicazione e validità dei prezzari

La sezione 4 specifica che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del Codice dei contratti, i prezzari, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del MIMS, secondo quanto previsto al comma 16, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. Le Regioni e delle Province autonome sono tenute a inviare la bozza di Prezzario alle articolazioni territoriali del MIMS in un termine congruo affinché il Provveditorato Interregionale territorialmente competente possa trasmettere il parere favorevole mediante voto del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA).

Inoltre è confermato che i Prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Per “approvazione intervenuta entro tale data” occorre intendere la data di adozione del decreto di approvazione del progetto posto a base di gara o atto equivalente (ad es. la validazione ai sensi dell’art.26 del Dlgs n.50/16), oppure la data della determina a contrarre, ove nell’ambito di questa si approvi il progetto.

I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come dettagliatamente descritti in ciascuna Tipologia e Famiglia, a ciascun livello della codifica e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Di conseguenza ulteriori importi dovranno essere determinati e computati separatamente.

Prezzari regionali: definizione costi per interventi Superbonus 110%

Per gli interventi previsti all’articolo 119, commi 1 e 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e nel D.L. n. 157 del 11 novembre 2021 (decreto Antifrode) il Prezzario trova nei decreti stessi le regole del suo ambito di applicazione.

Con riferimento all’obiettivo dell’omogeneità, le Linee guida contengono indicazioni relative:

  • alla struttura e all’articolazione dei Prezzari, prevedendo anche l’utilizzo di codifiche e definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei Prezzari regionali;
  • alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione;
  • alle tempistiche per il loro aggiornamento;
  • ad aspetti organizzativi per la gestione dei Prezzari e il coordinamento tra le Regioni e le Province autonome.

Il Prezzario di riferimento è codificato in termini di opere e risorse.

Con il termine “opera” si intende un edificio, un’opera di ingegneria civile o, comunque, il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

Nei Prezzari – si evidenzia nel documento – è opportuno che, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi siano redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM).

La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, delle voci di prezzo nei processi di gestione digitale della progettazione.

Tale metodologia di codifica potrà essere proposta e/o recepita anche in sede di elaborazione e revisione della norma UNI 11337.


IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

LINEE GUIDA E PREZZIARIO