SUPERBONUS 110%: UN CARTELLO SPECIFICO IN CANTIERE

superbonus 110% -il cartello in cantiere

Tra le regole che ruotano intorno ai lavori edili c’è anche l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere.
Il cartello deve essere affisso in bella vista, solitamente all’ingresso del cantiere, deve indicare:
-che tipo di lavori si stanno eseguendo;
-chi è che li ha commissionati;
-chi li sta eseguendo.

Deve essere posto quindi in prossimità dell’accesso del cantiere e ben visibile, ben leggibile. Il comma 6 dell’articolo 20 del Testo Unico dell’Edilizia dispone che: gli estremi del Permesso di Costruire devono essere indicati nel cartello esposto in cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. L’obbligo di esposizione è inoltre ribadito dall’articolo 27 comma 4 dello stesso Decreto, nel quale si sottolinea tra le altre cose che: in caso non sia apposto il prescritto cartello, gli ufficiali devono comunicarlo all’autorità giudiziaria, all’organo regionale competente e al dirigente dell’ufficio comunale.

Anche il comma 7 dell’articolo 90 del Testo Unico della Sicurezza, obbliga il committente a comunicare il nominativo (o i nominativi) del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi.
E che tali nominativi, dice sempre l’articolo, devono essere indicati nel cartello di cantiere. È anche uso comune, sempre riguardo alla sicurezza, affiggere sul cartello di cantiere la copia della notifica preliminare.

In sostanza, in caso in cui il cartello risulti mancante, nascosto, lontano o cancellato, si impedisce una vigilanza rapida agli organi competenti e impedisce ai cittadini di verificare se i lavori sono autorizzati.

Ma ora c’è di più!

Tra gli adempimenti previsti per accedere alla maxi-agevolazione, certificazione necessaria e documenti da trasmettere, un’altra novità della legge di bilancio 2021 è l’obbligo di esposizione del cartello nel cantiere. Il cartello deve essere ben visibile e deve inoltre riportare la dicitura:

 “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Quando manca o non è conforme la giurisprudenza individua tra i responsabilisia il costruttore, che il direttore lavori, che il committente e il titolare del permesso – anche il proprietario insomma.
In alcuni casi è stata condannata anche la sola omissione della data di inizio lavori o dell’impresa esecutrice.

L’ammenda secondo il comma 1 dell’articolo 44 del Testo Unico dell’Edilizia può arrivare fino a 10.329 euro, perché di fatto come ti ho già detto, viene trattato come un reato edilizio.
Perciò attenzione affinché il cartello contenga i dati essenziali.