EFFICIENZA ENERGETICA APPROVATA LA NUOVA DIRETTIVA UE 2023/179 IN VIGORE DAL 10 OTTOBRE 2023

efficientamento energetico

La nuova direttiva dell’Unione europea sull’efficienza energetica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 20 settembre 2023, entrerà in vigore il 10 ottobre 2023 e stabilisce gli obiettivi di riduzione del consumo energetico per gli Stati membri. Secondo la direttiva, gli Stati membri dovranno garantire una riduzione del consumo di energia finale del 11,7% entro il 2030 rispetto alle previsioni di consumo energetico del 2020. Finora la direttiva dell’UE sull’efficienza energetica ha contribuito a un risparmio energetico pari a quasi un terzo rispetto alle previsioni dei consumi per il 2030 elaborate nel 2007. Alla luce dell’impegno a ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas serra entro il 2030, l’UE vuole tuttavia diventare molto più efficiente sotto il profilo energetico.

Tra le numerose indicazioni nella direttiva si evidenzia tra l’altro che:

  • l’edilizia è tra i  settori (insieme ai  trasporti e l’industria) che più consumano energia e rilasciano emissioni e gli edifici sono fondamentali per conseguire l’obiettivo dell’Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
  • gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell’Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’energia;

e che già con la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 intitolata «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa» era stata affrontata la duplice sfida dell’efficienza energetica e delle risorse e dell’accessibilità economica nel settore dell’edilizia con l’intento di raddoppiare il tasso di ristrutturazione, con priorità  sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici, che rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare da riqualificare.

La direttiva invita gli Stati membri a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell’ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare requisiti meno stringenti ad alcuni edifici, ad esempio quelli di particolare valore architettonico o storico.

L’obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra quello della direttiva 2010/31/UE, che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.

Le misure politiche che sono incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono comprendere misure quali

  • la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili
  • il miglioramento dell’involucro edilizio.

Tali misure dovrebbero essere limitate alle tecnologie che consentono di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia.

È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l’ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell’ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l’obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, segnatamente ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua.

Nel contabilizzare i risparmi necessari per raggiungere una quota dell’obbligo di risparmio energetico tra le persone in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle loro condizioni climatiche.

Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze attraverso lo sviluppo di formazioni, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti, segnatamente nei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia, per favorire l’occupazione nel settore dell’efficienza energetica.

Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell’efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

Gli Stati membri garantiscono l’ammissibilità delle misure per le singole unità situate in condomini.

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