DISCORDANZA TRA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL TITOLO EDILIZIO E TAVOLE PROGETTUALI

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la Sentenza del 01/06/2023, n. 5416, si è ritenuto che l’ordine di demolizione fosse legittimo. L’ordine riguardava un muro di contenimento che era stato costruito con un’altezza superiore a quella consentita dal titolo edilizio. Il ricorrente sosteneva che il TAR aveva ignorato le informazioni contenute nelle tavole allegate alla domanda di concessione edilizia, le quali attestavano un’altezza media diversa e superiore rispetto alla relazione tecnica allegata alla domanda di concessione.

Secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di un semplice errore materiale, poiché l’eccesso di altezza del muro era indispensabile per assolvere alla sua funzione di contenimento del terreno a monte. Inoltre, il ricorrente sosteneva che la difformità dell’altezza non configurasse una difformità totale, in quanto non avrebbe comportato la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione. Inoltre, secondo l’art. 31 del D.P.R. 380/2001, la sanzione demolitoria sarebbe applicabile solo nel caso in cui fosse stata realizzata una struttura edilizia con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.

Tuttavia, il Consiglio Stato ha confermato l’ordine di demolizione, ritenendo che l’errore materiale non potesse giustificare l’eccesso di altezza del muro. Inoltre, la legge prevedeva che la sanzione demolitoria fosse applicabile quando veniva realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione, indipendentemente dall’esistenza di una specifica rilevanza e autonomia dell’edificio.

Pertanto, secondo la decisione dello Stato, l’ordine di demolizione del muro di contenimento con eccesso di altezza era legittimo e doveva essere eseguito.

In base a quanto affermato dal Consiglio di Stato, se c’è una discordanza tra la descrizione testuale nella relazione tecnica e la rappresentazione grafica nelle tavole progettuali di una domanda di concessione edilizia, si deve dare più importanza alla descrizione testuale. Questo principio si applica anche ai piani urbanistici, dove il dato scritto ha maggior valore rispetto alla rappresentazione grafica.

Nel caso specifico, non c’era nessuna prova che l’indicazione delle altezze nella relazione tecnica fosse un errore di battitura o di scrittura, e non era facilmente riconoscibile come tale.

In base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, le variazioni apportate al progetto originale che costituiscono modifiche sostanziali dell’opera o che alterano essenzialmente le caratteristiche dell’intervento edilizio approvato vengono equiparate, ad eccezione delle conseguenze penali, alla mancanza di permesso di costruire o alla difformità totale.

Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha stabilito che la realizzazione di un muro di contenimento con un’altezza doppia rispetto a quella autorizzata costituisce una modifica sostanziale dell’opera. Anche una semplice sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento richiede il permesso di costruire, in quanto può modificare in modo stabile lo stato dei luoghi.

Di conseguenza, i giudici hanno respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado.

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