DECRETO LAVORO 2023: LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA D.lgs n.81/2008

Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro) che all’art. 14 stabilisce alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

Il DECRETO LAVORO DL 48/2023 convertito con Legge 85/2023, contiene diversi provvedimenti che incidono sulla salute e sicurezza dei lavoratori:

  • Art. 14 –Modifiche del Testo unico di Sicurezza:
    • obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
    • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
    • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
  • Art. 15 – contiene disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Art. 17 –Istituisce il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Nomina del Medico competente – cosa prevede il DL Lavoro

Il DL 48/2023 modifica l’art. 18 comma 1 lettera a)

Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.

Sicurezza degli edifici scolastici e valutazione dei rischi

Il DL 48/2023 modifica l’art. 18 inserendo il comma 3.3 (inedito)

“3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”));

Il comma 3 dell’articolo 18 impone alle amministrazioni gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative. Il nuovo comma 3.3. richiama la valutazione congiunta dei rischi da parte delle amministrazioni competenti e dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati.

Imprese familiari e lavoratori autonomi

Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV ;

Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare, dunque, sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI): si ricorda che le Opere provvisionali sono regolate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.

Obblighi del medico competente – modifica lettera e-bis in sede di conversione del DECRETO LAVORO

Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente.

Il medico competente:

«((e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento))»;

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Viene dunque introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).

Inoltre, con la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

In sede parlamentare di conversione del DECRETO LAVORO, la lettera e-bis è stata ulteriormente specificata, riconducendo l’obbligo in occasione delle visite preventive o preassuntive, fissando l’obbligo di esibizione della cartella al lavoratore e non più al medico. Questi può tenere conto delle risultanze della cartella ai fini del giudizio di idoneità, come prima indicato ma lascia aperta la possibilità di un mancato reperimento della cartella stessa (sotto il testo della lettera e-bis introdotta con il Decreto Lavoro 2023 quando non era ancora convertito).

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022(impegno non ancora rispettato)

Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo Accordo (o  Accordi) di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.

ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro

Il DL 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro.

Il vecchio comma 12 prevedeva:

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Il nuovo comma 12 prevede

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

Eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)

ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72

Il vecchio comma 2 prevedeva

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Il nuovo comma 2 prevede

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio e deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento

Il DL 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

Ricordiamo che il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.

Un passo che va nella stessa direzione annunciata nel prossimo Accordo per la Formazione (da emanarsi in futuro) che avrebbe previsto un obbligo di formazione in materia di sicurezza anche per il datore di lavoro (al momento vige solo per quello che svolge la qualifica di RSPP)

SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Siamo sempre nel Titolo III: il DL 48/2023 aggiunge un inciso all’art. 87, comma 2, lettera c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di attrezzature

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE- Requisiti professionali – aggiunta in sede di conversione

Il DL 48/2023 aggiunge all’articolo 98, comma 1, lettera b) del TUS che regola i requisiti del Coordinatore per la progettazione le seguenti parole

«ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita’ 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»))

L’articolo 98 indica (comma 1) i requisiti professionali del coordinatore indicando le classi di laurea cui il Coordinatore deve appartenere per esercitare la funzione: la lettera a) richiede la laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23, in data 16 marzo 2007, o nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000.
Ora fra le lauree che possono essere abilitanti compare quella in Tecnico della prevenzione.
Resta valida la previsione dell’art. 98 comma 1, 2 e 3 (ultimo paragrafo) che richiede in alternativa, una attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno (rispettivamente) uno, due o tre anni.

Dunque, a seguito della modifica, l’articolo 98 prevede le seguenti tipologie di lauree come abilitanti alla professione del Coordinatore per la progettazione:

  • Laurea magistrale conseguita nelle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74 (DM 16 marzo 2007);
  • Laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (DM 16 marzo 2007);
  • L7, L8, L9, L17, L23 (DM 16 marzo 2007) e ora laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, classe L/SNT/4, ;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico.

ALLEGATO IL TESTO