BONUS CASA: DAL 1° LUGLIO 2023 OBBLIGATORIA PER I PRIVATI L’ATTESTAZIONE SOA NEI CANTIERI CON IMPORTO SUPERIORE AI 516MILA EURO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.117 del 20 maggio 2022) della legge n. 51/2022 (di conversione con modificazioni del dl n. 21/2022), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, diventa obbligatoria l’attestazione SOA anche per i lavori privati di importo superiore ai 516.000 euro che accedono agli incentivi fiscali con cessione del credito/sconto in fattura e quelli agevolati con il Superbonus.

L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023 ma, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.

Legge.38/2023: modiche SOA Superbonus

L’art.2 – ter prevede nome di interpretazione autentica in materia di condizioni per le detraibilità delle spese. Il comma 1 lettera d riscrive le disposizione riguardante l’obbligo SOA. In particolare, la soglia dei 516.000 euro va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto e non sul valore complessivo dell’intervento.

art.2 – ter comma 1 lettera d

l’articolo 10 -bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente
qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10 -bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi per i quali si proceda con sconto in fattura o cessione del credito (art. 121), ossia:

  • Superbonus 110%;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus casa e sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico ordinario;
  • bonus colonnine di ricarica ordinario;
  • bonus barriere architettoniche 75%.

In caso di Superbonus (art. 119), l’obbligo vige sempre.

L’obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:

  • lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
  • ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (il 21 maggio 2022).

Per il rilascio della qualificazione SOA è necessaria la verifica di alcuni requisiti, quali:

  • essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose;
  • verificare:
    • le capacità economiche (misurando i lavori eseguiti in passato),
    • le attrezzature,
    • il personale dipendente.

Dal 1° luglio è terminato il periodo transitorio: dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023e era consentito dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l’attestazione SOA).

In pratica:

  • dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
  • dal  gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese dovevanoo dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

Modifiche in sede di conversione al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Nel dettaglio, dopo l’articolo 10 è stato aggiunto il seguente art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Attestazione SOA

Per ottenere la certificazione SOA occorre rispettare precisi requisiti economici e tecnici, ma anche essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, oltre a non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e non aver ricevuto sanzioni interdittive.

La certificazione SOA, acronimo di “Società Organismo di Attestazione”, è un requisito fondamentale per le imprese che desiderano partecipare a gare di appalto per eseguire lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro. Questa certificazione attesta che l’impresa ha i requisiti tecnico-organizzativi necessari per svolgere l’attività richiesta nel settore specifico indicato nella certificazione stessa.

La certificazione SOA (ai sensi dell’articolo 84 co. 1 del Codice appalti), viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta. I requisiti valutati includono l’esperienza, la capacità economico-finanziaria, l’organizzazione aziendale, le attrezzature e il personale tecnico.

Una volta ottenuta la certificazione SOA, l’impresa può partecipare alle gare di appalto pubbliche e dimostrare la propria capacità di eseguire i lavori richiesti. La certificazione ha una validità temporale di 5 anni e deve essere periodicamente rinnovata per mantenere la possibilità di partecipare alle gare.

SCARICA LA LEGGE 20 MAGGIO 2022 n.51