RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E SISMABONUS: TUTTI I DOCUMENTI DA CONTROLLARE E CONSERVARE

La nuova circolare del Fisco fornisce l’elenco della documentazione necessaria per accedere ai bonus previsti per la ristrutturazione e la riduzione del rischio sismico

Con la nuova circolare 17/E del 26 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio di tutti i principali bonus edilizi, fornendo puntuali indicazioni che riguardano le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus.

La circolare ha l’obiettivo di fornire un elenco completo e dettagliato dei documenti necessari per richiedere e ottenere i bonus edilizi previsti dalla legge. Questo permette agli operatori della pubblica amministrazione di avere una guida chiara e uniforme per svolgere le attività di controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti. La circolare stabilisce inoltre che durante i controlli documentali possono essere richiesti solo i documenti elencati, a meno che non si verifichino situazioni eccezionali non previste dalla circolare stessa. In questo modo, mira a garantire una corretta e uniforme applicazione delle norme sul territorio nazionale da parte di tutti gli operatori coinvolti. Se si desidera accedere alle agevolazioni fiscali per interventi edilizi, è necessario valutare attentamente la normativa di riferimento e consultare professionisti qualificati per ottenere indicazioni precise sulla qualificazione degli interventi e sulle possibili agevolazioni disponibili.

La circolare fornisce indicazioni sulle modalità di pagamento dei lavori tramite bonifico parlante, cioè un bonifico bancario o postale che riporti tutti i dati identificativi delle parti coinvolte, compreso il codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento. È inoltre obbligatoria la comunicazione all’ASL competente nel territorio in cui si svolgono i lavori entro 90 giorni dalla fine dei lavori stessi, fornendo le informazioni relative agli interventi eseguiti, alla superficie interessata e ai dati dell’impresa esecutrice.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico, è prevista la trasmissione dei dati all’ENEA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di esecuzione degli interventi stessi.

I contribuenti devono inoltre compilare adeguatamente la dichiarazione dei redditi, inserendo le informazioni richieste relative ai lavori effettuati e conservando tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’avvenuta esecuzione degli interventi.

Infine, è importante che i documenti di spesa per i lavori, come le fatture o le ricevute di pagamento, siano correttamente intestati al contribuente che richiede la detrazione fiscale.

In base a quanto previsto dalla circolare, il contribuente che non rispetta gli adempimenti e non è in possesso della documentazione richiesta potrebbe vedersi negato il diritto alla detrazione fiscale. Pertanto, è fondamentale attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate e conservare tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti e ai pagamenti effettuati.

Il titolo abilitativo

Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il Fisco ricorda che sono comprese anche le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Nel caso l’intervento agevolato non richieda alcun titolo abilitativo (edilizia libera) sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà(art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) in cui:

  • indicare la data di inizio dei lavori;
  • attestare la circostanza che gli interventi di “ristrutturazione edilizia” posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Benché l’Agenzia delle Entrate non si occupi di edilizia, è interessante la parte in cui parla dei diversi regimi edilizi, di cui fa una sintesi suddividendo:

  • attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette a titoli abilitativi anche alcuni degli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) (Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico), lett. h) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett. l) (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici), e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;
  • attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA): si tratta degli interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);
  • attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a SUPER SCIA;
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all’art. 10 del TUE (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d’uso);
  • attività edilizia soggetta a SUPER SCIA, alternativa al permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla SCIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

La Decadenza

La decadenza dei bonus fiscali avviene quando vengono realizzate opere edilizie che non rispettano la corretta categoria di intervento o che sono difformi dal titolo abilitativo e contrastano con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi.

Nel primo caso, se le opere realizzate non rientrano nella corretta categoria di intervento ma sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, non si verifica la decadenza dai benefici fiscali. Tuttavia, il richiedente deve mettere in atto un procedimento di sanatoria previsto dalla normativa vigente.

Nel secondo caso, se le opere realizzate sono difformi dal titolo abilitativo e contrastano con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, si verifica la decadenza dai benefici fiscali. Le opere in questione non possono essere sanate secondo la normativa vigente.

In entrambi i casi, quindi, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi è un requisito fondamentale per evitare la decadenza dai benefici fiscali.

Sismabonus

Per queste attività si deve fornire una relazione tecnica redatta secondo il modello allegato C al DM n. 58/2017, che attesti:

  • la rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato e ai requisiti tecnici previsti dalle norme tecniche per le costruzioni;
  • la classe di rischio dell’edificio dopo l’esecuzione degli interventi;
  • l’importo delle spese sostenute per gli interventi;
  • l’importo della detrazione fiscale spettante al contribuente.

La relazione tecnica deve essere allegata alla dichiarazione di fine lavori, al momento della presentazione della stessa allo sportello unico competente.

Anche in questo caso, in presenza di una documentazione tardiva o non conforme alle disposizioni, il contribuente può comunque fruire della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2012.

In conclusione, l’asseverazione del progettista, la relazione tecnica del direttore dei lavori e del collaudatore statico sono documenti fondamentali per poter beneficiare delle detrazioni previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico. La mancata presentazione o la presentazione tardiva di tali documenti può comportare la non ammissione alle detrazioni, ma il contribuente può comunque avvalersi della remissione in bonis.

Documentazione da controllare e conservare

Relativamente alle diverse casistiche di detrazioni di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2023 e quindi:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • acquisto box pertinenziale;
  • costruzione box pertinenziale;
  • acquisto immobile ristrutturato da impresa;
  • acquisto – donazione dell’immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione;
  • immobile acquisito in eredità;
  • acquisto case antisismiche;
  • sismabonus;

L’Agenzia delle Entrate fornisce l’indicazione della documentazione da controllare e conservare.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
  • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati
  • Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
  • Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
  • Dichiarazione dell’Amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione
  • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
  • Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente
  • Per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011, copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e della ricevuta postale della raccomandata per verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa
  • Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

Acquisto box pertinenziale:

  • Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e il numero dei contitolari
  • Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione
  • Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. In caso di acquisto del box pertinenziale senza bonifico bancario o postale, attestazione resa dall’impresa venditrice, mediante atto notorio, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto ai fini della corretta tassazione del reddito
  • Per gli acquisti effettuati entro il 2010, ricevuta raccomandata al Centro operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; l’invio della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi
  • Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante l’importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari Costruzione box pertinenziale:
  • Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo
  • Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati
  • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi eseguiti
  • Ricevuta raccomandata al Centro operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i lavori eseguiti dal 2010, l’invio della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi
  • Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante l’importo delle spese di costruzione sostenute da ciascuno dei contitolari
  • Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri

Acquisto immobile ristrutturato da impresa:

  • Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori, nonché il numero dei contitolari
  • Nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate
  • Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante l’importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari

Acquisto – donazione dell’immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione:

  • Atto di acquisto o donazione
  • Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
  • Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
  • Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
  • Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011
  • Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
  • Dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta

Immobile acquisito in eredità:

  • Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del bene
  • Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede
  • Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
  • Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011
  • Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
  • Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
  • Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
  • Dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta

Acquisto case antisismiche:

  • Atto d’acquisto dell’immobile
  • Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile, la data di conclusione dei lavori e l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

Sismabonus:

  • Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute
  • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati
  • Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
  • Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
  • Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta
  • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
  • Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente
  • Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • Copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

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