IN VIGORE IL NUOVO DECRETO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: CAMBIANO REGOLE E SANZIONI

efficientamento energetico

È stato approvato il Decreto Legislativo n.48/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, che recepisce la direttiva UE 2018/844 in vigore dall’11 Giugno 2020 per l’accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti e l’integrazione delle strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050.

Il nuovo decreto modifica la precedente normativa sul rendimento energetico nell’edilizia, in particolarel’art.9 del decreto, modifica l’art.6 del d.lgs. 192/2005 e sostituisce il comma 3, definendo che, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Inoltre la copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

Il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Il decreto stabilisce inoltre l’istituzione, presso l’Enea, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

L’obiettivo è fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, i Ministeri competenti dovranno individuare le modalità di funzionamento del Portale.

Gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici

Il decreto prevede altresì che sia favorita la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definisce gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici, sia residenziali che non.

Per conseguire il titolo abilitativo edilizio, necessario alla realizzazione degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante degli edifici, bisognerà rispettare i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici. I Comuni avranno quindi 180 giorni di tempo, a partire dall’entrata in vigore del decreto, per l’aggiornamento dei regolamenti edilizi.

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