Come si procede per dividere i beni ereditati
DIVISIONE EREDITARIA – COMUNIONE ORDINARIA
Quando la proprietà o altro diritto reale su una cosa spetti a più soggetti insieme in conseguenza di una successione a causa di morte (sia essa legittima o testamentaria), si ha la comunione ereditaria.
Mentre nella comunione ordinaria (che si ha quando la proprietà o altro diritto reale su uno o più beni spetti a più persone per causa diversa dalla successione mortis causa, ad esempio a seguito di un atto di acquisto congiunto da parte di più persone) ogni partecipante può liberamente alienare la propria quota, in quella ereditaria l’articolo 732 del codice civile prevede che i coeredi hanno diritto di essere preferiti agli estranei, per cui qualora uno di essi intenda cedere la sua quota o una parte di essa (ovviamente se si tratta di una quota di eredità, non del singolo bene), al coerede spetta il diritto di prelazione, ovvero il diritto di essere preferito nella cessione.
Pertanto ogni coerede può sempre domandare la divisione. La divisione ereditaria è infatti l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, che sorge nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto. Con la divisione i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria e diventano unici proprietari dei beni che gli verranno assegnati.
La divisione ereditaria si differenzia dalla comunione ordinaria in quanto non ha ad oggetto un singolo bene, bensì il patrimonio intero del defunto.
Per il resto la divisione ereditaria non differisce da quella ordinaria e le norme sulla divisione in generale sono quindi applicabili anche alla divisione ereditaria.
DIVISIONE EREDITARIA AMICHEVOLE, GIUDIZIALE O TESTAMENTARIA
La divisione può essere di tre tipi, amichevole, giudiziale o testamentaria. Tutti e tre i casi costituiscono materia tipicamente notarile, per cui il vostro notaio saprà consigliarvi in dettaglio.
Comunque, sia pur nella necesaria brevità di questo mezzo vi ricordo che la prima si ha quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto consensualmente. Quella giudiziale si ha quando non vi sia accordo tra i coeredi, i quali si rivolgono all’autorità giudiziaria per giungere alla divisione. In quest’ultimo caso, lo scioglimento della comunione avviene per ordine del Giudice, su domanda di uno qualsiasi dei coeredi. Quella testamentaria è invece effettuata a monte direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi mediante testamento.
Prima di procedere alla divisione bisogna formare la massa ereditaria e procedere alla stima dei beni. Poi vengono individuate le quote da attribuire a ciascun coerede e corrispondenti alla quota di diritto ad essi spettanti nella comunione ereditaria. In altre parole occorre formare porzioni di valore corrispondente alla quota ideale vantata nella comunione.
Di norma la divisione è fatta in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Se i beni non sono divisibili si può procedere alla vendita ad un terzo ovvero con l’attribuzione a un condividente in cambio di una corrispondente somma di danaro da dividere tra i coeredi (conguaglio). Individuate le quote si procede all’assegnazione in capo ai coeredi. Una volte avvenuta la divisione, ciascun erede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
Se ad esempio oggetto della comunione ereditaria sono un appartamento del valore di 100.000,00 ed un locale del valore di 200.000,00 ed i coeredi sono solo due, Tizio e Caio in parti uguali tra loro, può assegnarsi a Tizio l’appartamento ed a Caio il locale commerciale con l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 50.000,00 a favore di Tizio a titolo di conguaglio, in modo da ristabilire le quote di diritto, ossia 150.000,00 ciascuno.
Supponiamo invece che oggetto della comunione ereditaria è solo un appartamento del valore di Euro 100.000,00 che non può essere comodamente diviso in natura, e che i coeredi sono sempre due, Tizio e Caio in parti uguali tra loro. In tal caso o si procede alla vendita ad un terzo ed il ricavato sarà ripartito in parti uguali tra Tizio e Caio, o si procede all’assegnazione solo in capo ad uno dei due con l’obbligo di corrispondere il conguaglio all’altro (in tal caso di Euro 50.000,00).
Fonte @NOTAIO MASSIMO D’AMBROSIO