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SUPERBONUS: LE ISTRUZIONI DELL’ENEA PER I GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

L’ENEA ha aggiornato il vademecum con i requisiti tecnici, le spese ammissibili ed i documenti per la detrazione fiscale degli interventi di sostituzione/istallazione delle caldaie a biomasse.Gli interventi di sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili godono infatti dell’ecobonus, in quanto interventi di riqualificazione energetica. Si evidenzia, che dal 2018 la detrazione sull’acquisto di caldaie a biomassa è stata ridotta dal 65% al 50%, per un importo massimo pari a 30.000 euro per unità immobiliare. Per poter accedere all’agevolazione, gli edifici devono essere esistenti alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

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CORSO ONLINE: L’EDILIZIA DOPO IL COVID – IL SUPERBONUS PER RIQUALIFICARE IN MODO SOSTENIBILE E SALUBRE

Oggi in fase di emergenza sanitaria Covid-19, gli italiani sono molto sensibili alla scelta di immobili di alta qualità capaci di offrire un ambiente di vita e di lavoro sicuro e salubre. È una rivoluzione culturale nel mondo delle costruzioni, l’abitare sano sta diventando un obiettivo diffuso. I geometri sono pronti a rispondere al mercato. I bonus sono una risorsa straordinaria per riqualificare in termini qualitativi un patrimonio edilizio obsoleto, un volano per l’edilizia.

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CON L’ASSEVERAZIONE TARDIVA NIENTE SUPERBONUS PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

L’asseverazione tardiva non consente l’accesso alle detrazioni per gli interventi antisismici e per la messa in sicurezza statica. E se sull’edificio si eseguono interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è possibile fruire delle rispettive detrazioni, evitando necessariamente sovrapposizioni, ma a condizione che il beneficiario contabilizzi distintamente le spese relative ai distinti lavori eseguiti.

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SUPERBONUS: INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO COLLABENTE (F/2), DEMOLITO E RICOSTRUITO DA DUE UNITA’ IMMOBILIARI A SEI UNITA’

E’ possibile usufruire del Superbonus per le unità collabenti F2, ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

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SUPERBONUS: UN PROFESSIONISTA PUO’ ASSEVERARE GLI INTERVENTI DI UNA SUA ABITAZIONE E USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI PER UNA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIARE IDENTIFICATA CON TRE PARTICELLE

Una singola unità immobiliare, che al catasto risulta suddivisa in tre particelle, può usufruire dei benefici fiscali, previsti dal c.d Superbonus. L’ immobile, oggetto di interpello n.12/2021 è infatti, diviso solo formalmente, e unito “di fatto” ai fini fiscali, come risulta dall’annotazione nella visura catastale, e si può considerare come un’unica residenza unifamiliare con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini del credito d’imposta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 122/2021.

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