CANNA FUMARIA IN CONDOMINIO: L’ASSEMBLEA DEVE SEMPRE MOTIVARE IL DINIEGO
Per l’istallazione di una canna fumaria, la giurisprudenza ricorre all’art. 1102 del codice civile rubricato uso della cosa comune, secondo il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. L’istallazione di una canna fumaria sulle parti comuni sicuramente non dovrebbe modificare la destinazione d’uso di quel bene condominiale e non dovrebbe modificare il decoro architettonico al punto tale da modificare materialmente o alterare l’entità sostanziale originaria delle cose comuni (Cass 12654/2016).
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