SUPERBONS ARRIVA LA SEMPLIFICAZIONE: OCCORRE L’ATTESTAZIONE

Superbonus – Attestazione

Ai professionisti tecnici non sarà più richiesto di certificare lo stato legittimo dell’immobile, cioè la proprietà, i passaggi di proprietà, la presenza di concessioni edilizie. Basterà che essi ne attestino la conformità, ovvero l’assenza di abusi edilizi

Sono in arrivo le semplificazioni nella parte burocratica che riguarda la maxi-detrazione del Superbonus sulle spese per i lavori di miglioramento energetico degli edifici. La novità più importante consiste nel togliere l’obbligo per i tecnici abilitati di certificare alcuni dati relativi allo stato legittimo dell’immobile, vale a dire la proprietà, i vari passaggi di proprietà e la presenza di concessioni edilizie. Sarà sufficiente, che i professionisti attestino l’assenza di abusi edilizi e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

La nuova formulazione, ovviamente da confermare nel testo finale del nuovo decreto, prevede, al solo fine di semplificare la presentazione di richieste per interventi che beneficiano degli incentivi disciplinati dal citato articolo 119 del dl 34/2020, che “le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili (…) possono essere riferite anche solo alla conformità rispetto allo stato legittimo, alla sola condizione che l’immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abitativo o in totale difformità del titolo abitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente”.

E’ opportuno evidenziare che il richiamato comma 9-bis, del dpr 380/2001, dispone che “lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

L’attuale versione del comma 13-ter, del citato art. 119, prevede che relativamente e limitatamente alla presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle “parti comuni” le asseverazioni, relativamente allo stato legittimo e i relativi accertamenti, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni oggetto degli interventi.

Il comma 13-ter nella nuova versione, invece, estende la semplificazione a tutti gli interventi, di cui all’art. 119 e limita i contenuti dell’asseverazione dei tecnici alla sola conformità rispetto, come detto, al citato “stato legittimo” dell’immobile oggetto degli interventi destinatari del 110%, nel rispetto dell’ulteriore condizione che l’immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abitativo o in totale difformità del titolo abitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente.