SUPERBONUS AL 110% ALLARGATO A TUTTI I COMUNI COLPITI DAL SISMA DOPO IL 2008: LIMITI DI SPESA AUMENTATI DEL 50%

Superbonus al 110%, limiti di spesa aumentati del 50%, opzione per cessione del credito e sconto in fattura. Guida PDF dell’Ade e tutte le novità

Il Superbonus al 110% rappresenta un’opportunità significativa per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dai terremoti.

Ecco i punti chiave riguardanti questa misura:

  1. Beneficiari e Ambito di Applicazione:
    • Riguarda i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
    • Copre gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e gli interventi antisismici (sismabonus).
    • Il Superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
    • La misura è valida per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Con una Nota del 9 gennaio pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ha specificato che possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione sia nel caso di Superbonus (ecobonus e sismibonus) sia nel caso di applicazione del “Superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione.
  2. Estensione della Norma:
    • Inizialmente limitata ai Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009.
    • Ora si applica a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
  3. Asseverazione Tecnica:
    • Per usufruire del Superbonus, il contribuente deve acquisire un’asseverazione tecnica.
    • Questa asseverazione può essere rilasciata da tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale.
    • L’asseverazione certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari per le agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Superbonus rafforzato: aumento del 50% del limite di spesa

Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

  • di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDES” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma ovvero per i quali il rilievo del danno sia stato eseguito secondo le modalità di cui all’art. 5 del Testo unico.
    La scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) – utilizzata a partire dal terremoto umbro/marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi – è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post–sismica di edifici;
  • interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (cfr. art. 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020). Nella sostanza, l’intervento è soggetto alla disciplina ordinaria per l’accesso al Superbonus, anziché a quella per la ricostruzione.

Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Regime transitorio per i comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022

Il regime transitorio per i comuni colpiti da eventi sismici e danneggiati dagli eventi meteorologici prevede alcune disposizioni importanti. Ecco una sintesi delle principali:

  1. Beneficiari e Scadenze:
    • Riguarda i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009.
    • Copre anche gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.
    • Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 rientrano nel regime.
  2. Deroga alle Disposizioni Previgenti:
    • Si applica la deroga prevista dal comma 2, art. 1.
    • In caso di spese sostenute per interventi specifici, si possono applicare le disposizioni previgenti più favorevoli.
    • Queste disposizioni riguardano gli interventi per:
      • Efficienza energeticasismabonusfotovoltaico (se effettuati non da condomini).
      • Demolizione e ricostruzione di edifici.
      • Altri interventi non legati all’efficienza energetica, sismabonus o fotovoltaico.
  3. Requisiti per l’Applicazione:
    • Per usufruire del regime, è necessario che:
      • Sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
      • Sia stata adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (se effettuati da condomini).
      • Sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (per demolizione e ricostruzione di edifici).
      • Sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo (se gli interventi non riguardano efficienza energetica, sismabonus o fotovoltaico).
      • I lavori siano già iniziati o sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

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